Art. 12 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  L'esame  di  Stato  conclusivo  dei  percorsi   di   istruzione
secondaria di secondo  grado  verifica  i  livelli  di  apprendimento
conseguiti  da  ciascun  candidato  in  relazione  alle   conoscenze,
abilita' e  competenze  proprie  di  ogni  indirizzo  di  studi,  con
riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida
per gli istituti tecnici  e  gli  istituti  professionali,  anche  in
funzione orientativa per  il  proseguimento  degli  studi  di  ordine
superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
  2. In relazione al profilo  educativo,  culturale  e  professionale
specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di  Stato  tiene  conto
anche   della   partecipazione   alle   attivita'    di    alternanza
scuola-lavoro,  dello  sviluppo  delle  competenze  digitali  e   del
percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della  legge
13 luglio 2015 n. 107. 
  3. L'esame di Stato tiene altresi'  conto  delle  attivita'  svolte
nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo  quanto  previsto
all'articolo  1  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,   n.   137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
  4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono disposte annualmente le modalita' organizzative ed
operative per lo svolgimento degli  esami  di  Stato  e  degli  esami
preliminari. 
  5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e
monitoraggi sul  regolare  funzionamento  degli  istituti  statali  e
paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione  degli
esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative
organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica  per
il recupero delle carenze formative. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo del comma 28  dell'art.  1  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino   delle   disposizioni    legislative    vigenti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
              «28. Le scuole secondarie di secondo grado  introducono
          insegnamenti opzionali nel secondo  biennio  e  nell'ultimo
          anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di
          flessibilita'.  Tali  insegnamenti,  attivati   nell'ambito
          delle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e dei posti di  organico  dell'autonomia  assegnati
          sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono
          parte del percorso  dello  studente  e  sono  inseriti  nel
          curriculum dello studente,  che  ne  individua  il  profilo
          associandolo a un'identita' digitale e  raccoglie  tutti  i
          dati utili anche ai fini dell'orientamento  e  dell'accesso
          al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle
          competenze   acquisite,   alle   eventuali   scelte   degli
          insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche  in
          alternanza  scuola-lavoro  e  alle   attivita'   culturali,
          artistiche,   di   pratiche   musicali,   sportive   e   di
          volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  centottanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono  disciplinate  le  modalita'  di  individuazione   del
          profilo  dello  studente  da  associare   ad   un'identita'
          digitale, le modalita' di trattamento  dei  dati  personali
          contenuti  nel  curriculum  dello  studente  da  parte   di
          ciascuna   istituzione   scolastica,   le   modalita'    di
          trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca dei  suddetti  dati  ai  fini  di  renderli
          accessibili nel Portale unico di cui al comma 136,  nonche'
          i criteri e le modalita' per la  mappatura  del  curriculum
          dello studente ai fini di  una  trasparente  lettura  della
          progettazione e della valutazione per competenze.»