Art. 12 Lettorati 1. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18 comma 1, possono essere inviati lettori presso universita' e istituzioni scolastiche straniere, i quali collaborano alle attivita' di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' incaricare i lettori di svolgere attivita' di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle di cui al comma 1, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti italiani di cultura. Dette attivita' possono includere l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili. 3. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' collaborare con universita' straniere nella selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.