Art. 12 
 
Corso di specializzazione per  le  attivita'  di  sostegno  didattico
         nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 
 
  1. La specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  alle
bambine e ai bambini, alle  alunne  e  agli  alunni  con  disabilita'
certificata nella scuola dell'infanzia e  nella  scuola  primaria  si
consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2. 
  2. Il corso di specializzazione in pedagogia e  didattica  speciale
per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica: 
    a) e' annuale e prevede l'acquisizione di  60  crediti  formativi
universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari  a  12
crediti formativi universitari; 
    b) e' attivato presso le universita'  autorizzate  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  nelle  quali  sono
attivi i corsi di laurea a ciclo unico in  Scienze  della  Formazione
Primaria; 
    c)   e'   programmato   a   livello   nazionale   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  in  ragione  delle
esigenze e del fabbisogno  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione; 
    d) ai fini dell'accesso richiede  il  superamento  di  una  prova
predisposta dalle universita'. 
  3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione  Primaria
che abbiano conseguito ulteriori 60  crediti  formativi  universitari
relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti
nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti  60  CFU,
possono  essere  riconosciuti  i   crediti   formativi   universitari
eventualmente  conseguiti  dai  predetti   laureati   magistrali   in
relazione ad insegnamenti nonche' a  crediti  formativi  universitari
ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio  e  di  discussione  di
tesi attinenti al sostegno e all'inclusione. 
  4. La positiva conclusione del corso di cui al comma  2  e'  titolo
per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e
della scuola primaria. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i  piani  di  studio,  le
modalita'   attuative   e   quelle   organizzative   del   corso   di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per  le  attivita'
di sostegno didattico e l'inclusione scolastica,  nonche'  i  crediti
formativi   necessari   per   l'accesso   al   medesimo   corso    di
specializzazione. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 95,  della  legge  15
          maggio  1997,  n.  127,  recante  «Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.: 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). 
              (Omissis). 
              95. L'ordinamento degli studi dei  corsi  universitari,
          con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'  disciplinato
          dagli atenei, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,
          commi 1 e 2, della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa  comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti   il
          Consiglio  universitario   nazionale   e   le   Commissioni
          parlamentari  competenti,  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita' dei predetti corsi e dei  relativi  titoli,  gli
          obiettivi  formativi  qualificanti,  tenendo  conto   degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi  e  di  titoli  universitari,  in   aggiunta   o   in
          sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1,  2,  3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli  di
          cui al decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  178,  in
          corrispondenza   di   attivita'   didattiche    di    base,
          specialistiche, di  perfezionamento  scientifico,  di  alta
          formazione permanente e ricorrente; 
                b) modalita' e strumenti  per  l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                c) modalita' di attivazione da parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . 
              (Omissis).