Art. 12 
 
 
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "avviati dopo la data  di  entrata  in  vigore  del
presente codice" sono sostituite dalle  seguenti:  "avviati  dopo  la
data di entrata in vigore del medesimo decreto"; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con  il  medesimo
decreto  sono  altresi'  stabilite  le  modalita'   di   monitoraggio
sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita,  senza  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   una
commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti
pubblici  in  corso  di  svolgimento  o  conclusi   e   di   proporre
raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla  base
dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attivita'  della
commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita'
o rimborsi di spese comunque denominati.". 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta l'articolo 22 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
          di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le amministrazioni
          aggiudicatrici e gli  enti  aggiudicatori  pubblicano,  nel
          proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita'
          relativi  alle   grandi   opere   infrastrutturali   e   di
          architettura   di   rilevanza   sociale,   aventi   impatto
          sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del  territorio,
          nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
          dei  resoconti  degli  incontri  e  dei  dibattiti  con   i
          portatori di interesse. I contributi  e  i  resoconti  sono
          pubblicati, con  pari  evidenza,  unitamente  ai  documenti
          predisposti dall'amministrazione  e  relativi  agli  stessi
          lavori. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato entro un anno dalla data di  entrata  in
          vigore del presente codice, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
          delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione  ai
          nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in  vigore
          del  medesimo  decreto,  sono   fissati   i   criteri   per
          l'individuazione delle opere di cui al  comma  1,  distinte
          per tipologia  e  soglie  dimensionali,  per  le  quali  e'
          obbligatorio  il  ricorso  alla  procedura   di   dibattito
          pubblico,  e  sono  altresi'  definiti  le   modalita'   di
          svolgimento e il  termine  di  conclusione  della  medesima
          procedura. Con il medesimo decreto sono altresi'  stabilite
          le    modalita'    di    monitoraggio     sull'applicazione
          dell'istituto  del  dibattito  pubblico.  A  tal  fine   e'
          istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
          commissione presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti, con  il  compito  di  raccogliere  e  pubblicare
          informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento
          o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento
          del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.
          Per la partecipazione alle attivita' della commissione  non
          sono dovuti compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o
          rimborsi di spese comunque denominati. 
              3.   L'amministrazione    aggiudicatrice    o    l'ente
          aggiudicatore  proponente  l'opera  soggetta  a   dibattito
          pubblico indice  e  cura  lo  svolgimento  della  procedura
          esclusivamente sulla base delle modalita'  individuate  dal
          decreto di cui al comma 2. 
              4. Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni
          raccolte sono  valutate  in  sede  di  predisposizione  del
          progetto definitivo e sono discusse in sede  di  conferenza
          di  servizi  relativa  all'opera  sottoposta  al  dibattito
          pubblico.".