Art. 12 
 
                      Modifiche all'articolo 16 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' abrogato; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le  regioni,  anche
per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni  del  Servizio
sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri  ordinamenti
ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2,  7,  9  e  15,
comma 1. Per l'attuazione  delle  restanti  disposizioni  di  cui  al
presente decreto, si procede  tramite  accordo  da  sottoscrivere  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede
di Conferenza unificata.»; 
    c) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  16.  (Norme  per  gli  Enti  territoriali  e  il
          Servizio sanitario nazionale). - 1. Abrogato. 
              2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri  enti
          e le amministrazioni del Servizio  sanitario  nazionale,  e
          gli enti locali adeguano i propri ordinamenti  ai  principi
          contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma
          1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di  cui  al
          presente   decreto,   si   procede   tramite   accordo   da
          sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata. 
              3. (abrogato).».