Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                 165 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 55 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n.  165,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
violazione dolosa o colposa delle suddette  disposizioni  costituisce
illecito disciplinare  in  capo  ai  dipendenti  preposti  alla  loro
applicazione.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 55 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  55  (Responsabilita',  infrazioni  e   sanzioni,
          procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del  presente
          articolo e di quelli  seguenti,  fino  all'art.  55-octies,
          costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli  effetti
          degli articoli 1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice
          civile, e  si  applicano  ai  rapporti  di  lavoro  di  cui
          all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle  amministrazioni
          pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. La violazione  dolosa
          o colposa delle suddette disposizioni costituisce  illecito
          disciplinare in  capo  ai  dipendenti  preposti  alla  loro
          applicazione. 
              2. Ferma la disciplina in  materia  di  responsabilita'
          civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti  di
          lavoro di cui al comma 1 si applica l'art. 2106 del  codice
          civile.  Salvo  quanto  previsto  dalle  disposizioni   del
          presente  Capo,  la  tipologia  delle  infrazioni  e  delle
          relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.  La
          pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'amministrazione
          del  codice  disciplinare,  recante   l'indicazione   delle
          predette infrazioni e relative sanzioni, equivale  a  tutti
          gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede  di
          lavoro. 
              3. La  contrattazione  collettiva  non  puo'  istituire
          procedure di impugnazione dei  provvedimenti  disciplinari.
          Resta  salva  la  facolta'  di  disciplinare   mediante   i
          contratti  collettivi  procedure   di   conciliazione   non
          obbligatoria, fuori dei casi per i  quali  e'  prevista  la
          sanzione disciplinare del licenziamento, da  instaurarsi  e
          concludersi entro un termine non superiore a trenta  giorni
          dalla  contestazione   dell'addebito   e   comunque   prima
          dell'irrogazione della sanzione. La sanzione  concordemente
          determinata all'esito di tali procedure non puo' essere  di
          specie diversa  da  quella  prevista,  dalla  legge  o  dal
          contratto collettivo, per  l'infrazione  per  la  quale  si
          procede e non e' soggetta ad impugnazione.  I  termini  del
          procedimento disciplinare restano  sospesi  dalla  data  di
          apertura  della  procedura  conciliativa  e  riprendono   a
          decorrere nel caso di conclusione con  esito  negativo.  Il
          contratto collettivo definisce  gli  atti  della  procedura
          conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 
              4.  Fermo  quanto  previsto  nell'art.   21,   per   le
          infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente  ai  sensi
          degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,  comma  3,  si
          applicano, ove non  diversamente  stabilito  dal  contratto
          collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del  predetto
          art.  55-bis,   ma   le   determinazioni   conclusive   del
          procedimento  sono  adottate  dal  dirigente   generale   o
          titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma
          3.».