Art. 12 
 
            Criteri per la quantificazione delle sanzioni 
 
  1. Nell'applicazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  o
delle sanzioni accessorie previste nel presente decreto il  Ministero
dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante e,
in particolare, tenuto conto del  fatto  che  il  destinatario  della
sanzione sia una persona fisica o giuridica: 
  a) la gravita' e durata della violazione; 
  b) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica; 
  c) la  capacita'  finanziaria  della  persona  fisica  o  giuridica
responsabile; 
  d) l'entita' del vantaggio ottenuto o  delle  perdite  evitate  per
effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; 
  e) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi  per  effetto  della
violazione, nella misura in cui sia determinabile; 
  f) il livello di cooperazione con le autorita' competenti  prestato
dalla persona fisica o giuridica responsabile; 
  g) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui  al  presente
decreto. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui  agli  articoli  8  e  8-bis
della legge 21 novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riportano gli articoli  8  e  8-bis  della  citata
          legge 21 novembre 1981, n. 689: 
              «Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni che  prevedono
          sanzioni amministrative).  -  Salvo  che  sia  diversamente
          stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola
          diverse disposizioni che prevedono sanzioni  amministrative
          o  commette  piu'  violazioni  della  stessa  disposizione,
          soggiace alla sanzione  prevista  per  la  violazione  piu'
          grave, aumentata sino al triplo. 
              Alla stessa  sanzione  prevista  dal  precedente  comma
          soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni,  esecutive
          di un medesimo disegno posto in  essere  in  violazione  di
          norme che stabiliscono sanzioni  amministrative,  commette,
          anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa  o  di
          diverse  norme  di  legge  in  materia  di  previdenza   ed
          assistenza obbligatorie. 
              La disposizione di cui al precedente comma  si  applica
          anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in
          vigore della  legge  di  conversione  del  decreto-legge  2
          dicembre  1985,  n.  688,  per  le  quali  non   sia   gia'
          intervenuta sentenza passata in giudicato.». 
              «Art. 8-bis (Reiterazione delle  violazioni).  -  Salvo
          quanto previsto da speciali disposizioni di  legge,  si  ha
          reiterazione  quando,  nei  cinque  anni  successivi   alla
          commissione di una violazione amministrativa, accertata con
          provvedimento  esecutivo,  lo  stesso   soggetto   commette
          un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
          anche quando piu' violazioni della stessa  indole  commesse
          nel quinquennio  sono  accertate  con  unico  provvedimento
          esecutivo. 
              Si considerano della stessa indole le violazioni  della
          medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
          per la natura dei fatti  che  le  costituiscono  o  per  le
          modalita'  della  condotta,  presentano   una   sostanziale
          omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. 
              La reiterazione e' specifica se e' violata la  medesima
          disposizione. 
              Le violazioni amministrative successive alla prima  non
          sono valutate, ai  fini  della  reiterazione,  quando  sono
          commesse  in  tempi  ravvicinati  e  riconducibili  ad  una
          programmazione unitaria. 
              La reiterazione determina  gli  effetti  che  la  legge
          espressamente  stabilisce.  Essa  non  opera  nel  caso  di
          pagamento in misura ridotta. 
              Gli  effetti  conseguenti  alla  reiterazione   possono
          essere sospesi fino a quando il provvedimento  che  accerta
          la  violazione  precedentemente   commessa   sia   divenuto
          definitivo.  La  sospensione  e'  disposta   dall'autorita'
          amministrativa competente, o in  caso  di  opposizione  dal
          giudice, quando possa derivare grave danno. 
              Gli effetti della reiterazione cessano di  diritto,  in
          ogni caso, se il provvedimento che  accerta  la  precedente
          violazione e' annullato.».