Art. 12 
 
                     Costo standard per studente 
 
  1. Per costo standard per studente  delle  universita'  statali  si
intende il  costo  di  riferimento  attribuito  al  singolo  studente
iscritto entro la durata normale dei corsi di  studio,  tenuto  conto
della  tipologia  di  corso,  delle  dimensioni  dell'ateneo  e   dei
differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui
opera l'universita'. In attuazione di quanto  disposto  dall'articolo
5, comma 4, lettera f), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  il
costo standard per studente costituisce parametro di riferimento  per
la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento
ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo. 
  2. La determinazione e l'eventuale  aggiornamento  del  modello  di
calcolo del costo standard di ateneo sono  definiti  sulla  base  dei
seguenti criteri e relativi indici di costo: 
    a) criterio del costo del personale docente: si  utilizzano  come
indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento
iniziale dei corsi di studio e come costo medio di  riferimento,  cui
parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico
di ateneo del professore di  I  fascia.  Nella  determinazione  della
dotazione di docenza si utilizza come  numero  standard  di  studenti
nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico  tecnologica  e
umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il  60  per
cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto  in  sede
di accreditamento, in modo da tenere  conto  dei  costi  fissi  della
docenza necessaria per l'accreditamento; 
    b) criterio del costo della docenza a contratto: e'  riferito  al
monte ore di didattica integrativa  aggiuntiva  stabilito  in  misura
pari al 30 per cento  del  monte  ore  di  didattica  standard  della
docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore  medio  di  120
ore per i professori e 60 ore per i ricercatori; 
    c) criterio del costo del personale  tecnico  amministrativo:  si
attribuisce una dotazione standard pari ad una  unita'  di  personale
per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera  a)
e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a
quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di
studio e un numero di collaboratori ed  esperti  linguistici  pari  a
quelli in servizio presso l'ateneo; 
    d) criterio dei  costi  di  funzionamento  e  di  gestione  delle
strutture didattiche, di ricerca e di  servizio  dei  diversi  ambiti
disciplinari: il  costo  e'  stimato  sulla  base  degli  oneri  medi
rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresi' conto  dei  costi
fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita' degli
iscritti. 
  3. Al fine di tenere conto dei  differenti  contesti  in  cui  ogni
universita' si trova ad operare, al costo standard di ateneo  di  cui
al comma 2 puo' essere aggiunto  un  importo  di  natura  perequativa
parametrato fino ad un massimo del 10 per  cento  rispetto  al  costo
standard medio nazionale, in base alla diversa capacita' contributiva
degli studenti iscritti all'universita',  determinata  tenendo  conto
del reddito medio familiare della ripartizione  territoriale  ove  ha
sede l'ateneo. 
  4. Al fine di assicurare la continuita' e l'integrale distribuzione
dei finanziamenti per  le  universita'  statali  sono  confermate  le
assegnazioni gia' disposte per gli anni 2014, 2015 e  2016  a  valere
sul fondo di finanziamento  ordinario  che,  in  relazione  al  costo
standard per studente, sono state attribuite in coerenza  con  quanto
definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare  gia'  indicato  nei  decreti
ministeriali di attribuzione del FFO. 
  5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base  al  criterio
del costo standard  per  studente  e'  fissata  con  il  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  relativo
ai criteri di riparto del  fondo  di  finanziamento  ordinario  entro
l'intervallo compreso tra il 19 per cento  e  il  22  per  cento  del
relativo stanziamento, al  netto  degli  interventi  con  vincolo  di
destinazione.  Al  fine  di  assicurare  il  tempestivo  riparto  dei
finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e
i dati sugli studenti utilizzati per il  riparto  del  FFO  dell'anno
2016. 
  6. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e  ANVUR,
si provvede alla rideterminazione del modello di  calcolo  del  costo
standard per studente sulla base dei criteri  e  relativi  indici  di
costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di  natura
perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga  conto
della diversa accessibilita' di ogni universita'  in  funzione  della
rete dei trasporti e dei  collegamenti.  Tale  ulteriore  importo  e'
parametrato rispetto al costo standard medio nazionale,  fino  ad  un
massimo del 10 per cento. 
  7. Il decreto di cui al comma 6  ha  validita'  triennale  e  trova
applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di
una percentuale del FFO, al netto degli  interventi  con  vincolo  di
destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il
2 per cento e  il  5  per  cento  all'anno,  in  modo  da  sostituire
gradualmente la quota di finanziamento  determinata  sulla  base  del
trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento. 
  8. Ai fini di cui al comma 7, il costo  standard  per  studente  di
ateneo  e'  moltiplicato  per  il  numero  di  studenti  regolarmente
iscritti entro la durata normale del corso di studi.