Art. 12 Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, non basata su un certificato di accreditamento, effettuata nel solo caso di mancanza di convenzione di cui all'articolo 11, comma 3, e' soggetta ad istruttoria da parte delle Amministrazioni competenti volta a verificare il rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 43 e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 305/2011, nonche' quelli di cui all'articolo 9 e all'allegato D. L'istruttoria delle Amministrazioni competenti si conclude con il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, di durata massima quadriennale, oppure con il suo diniego. 2. Le modalita' di svolgimento dell'istruttoria ed i termini del procedimento di autorizzazione ai fini della notifica sono riportati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le estensioni e le ulteriori autorizzazioni mantengono la scadenza dell'autorizzazione cui si riferiscono. 3. Nel periodo di validita' temporale dell'autorizzazione, le Amministrazioni competenti assicurano lo svolgimento di attivita' di sorveglianza periodica sugli Organismi notificati.
Note all'art. 12: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse.