Art. 12 
 
 
   Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica 
 
  1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito  oggetto
di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di  cui
all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  su
richiesta e con  oneri  a  carico  del  proponente,  i  requisiti  di
qualita' ambientale di cui all'articolo 4, riferiti sia  al  sito  di
produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia di
protezione  ambientale  territorialmente  competente.   Quest'ultima,
entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente se  per
le terre e rocce da scavo  i  valori  riscontrati,  per  i  parametri
pertinenti   al   procedimento   di   bonifica,   non   superano   le
concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne  A  e  B,
Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte  IV,  del  decreto  3
aprile 2006, n 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso
urbanistica del sito  di  produzione  e  di  destinazione  che  sara'
indicato nel piano  di  utilizzo.  In  caso  di  esito  positivo,  la
predisposizione e la presentazione  del  piano  di  utilizzo  avviene
secondo le procedure e le modalita' indicate nell'articolo 9. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per  il  testo  dell'art.  242,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, si veda  nelle  note  all'art.
          11. 
              - Per il testo della colonna A e B, Tabella 1, allegato
          5, al Titolo V, della  Parte  Quarta,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.