Art. 12 
 
                  Sanzioni, sospensione e decadenza 
 
  1. I componenti il  nucleo  familiare  beneficiario  del  ReI  sono
tenuti  ad  attenersi  ai   comportamenti   previsti   nel   progetto
personalizzato. 
  2. Oltre che per i contatti previsti nel progetto personalizzato ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera  a),  i  componenti  in  eta'
attiva del nucleo beneficiario possono essere  convocati  nei  giorni
feriali con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di 72  ore  secondo
modalita' concordate nel medesimo progetto personalizzato. 
  3. In caso di mancata presentazione,  in  assenza  di  giustificato
motivo, alle convocazioni di cui al comma 2 ovvero agli  appuntamenti
previsti nel progetto, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare,  si  applicano
le seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di un quarto di una mensilita'  del  beneficio
economico del ReI, in caso di prima mancata presentazione; 
    b)  la  decurtazione  di  una  mensilita'  alla  seconda  mancata
presentazione; 
    c) la decadenza dalla prestazione, in caso di  ulteriore  mancata
presentazione. 
  4. In caso di mancata partecipazione, in  assenza  di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche
di un solo componente il nucleo familiare, si applicano  le  seguenti
sanzioni: 
    a) la decurtazione di una mensilita', in caso  di  prima  mancata
presentazione; 
    b) la decadenza dalla prestazione  e,  per  gli  interessati,  la
decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione. 
  5. La mancata partecipazione, in assenza  di  giustificato  motivo,
alle iniziative di carattere formativo o  di  riqualificazione  o  ad
altra  iniziativa  di  politica  attiva  o  di  attivazione,  di  cui
all'articolo 20, comma 3, lettera b), e  all'articolo  23,  comma  5,
lettera e), del decreto  legislativo  n.  150  del  2015,  ovvero  la
mancata accettazione di un'offerta di  lavoro  congrua,  definita  ai
sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo,  in  assenza
di giustificato motivo, da parte  anche  di  un  solo  componente  il
nucleo familiare, comporta la decadenza  dal  beneficio  e,  per  gli
interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione. 
  6. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 6,
comma 5, lettere c) e d), ovvero di  altri  impegni  specificati  nel
progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da  parte
anche di un  solo  componente  il  nucleo  familiare,  la  figura  di
riferimento del progetto di cui all'articolo  6,  comma  9,  richiama
formalmente il nucleo familiare al rispetto degli  impegni  medesimi.
Nel caso in cui il  richiamo  non  produca  l'adesione  agli  impegni
previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in  cui
si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a
pena  di  sospensione  dal  beneficio.  In  caso  sia   adottato   il
provvedimento di sospensione, sono specificati impegni e tempi per il
ripristino del beneficio per la durata residua  prevista  al  momento
della sospensione. In caso di reiterati comportamenti  inconciliabili
con  gli  impegni  richiamati,   successivi   al   provvedimento   di
sospensione, e' disposta la decadenza dal beneficio. 
  7. Nel caso in cui si accerti una  discordanza  tra  le  componenti
reddituali  e  patrimoniali  rilevanti  a  fini  ISEE  effettivamente
possedute e quanto indicato nella DSU, per  effetto  della  quale  il
nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico  del  ReI  in
misura  maggiore  rispetto  a  quanto  gli  sarebbe  spettato,  fermo
restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica  la
sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e si applicano le seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di una mensilita', nel caso in cui per effetto
della  accertata  discordanza  si  sia  prodotto  un  incremento  del
beneficio su base mensile inferiore a 100 euro; 
    b) la decurtazione di due mensilita', nel caso in cui per effetto
della  accertata  discordanza  si  sia  prodotto  un  incremento  del
beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro; 
    c) la decadenza dal beneficio, nel caso in cui per effetto  della
accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio  su
base mensile pari o superiore a 200 euro. 
  8. Nel caso in cui si accerti una  discordanza  tra  le  componenti
reddituali  e  patrimoniali  rilevanti  a  fini  ISEE  effettivamente
possedute e quanto indicato nella DSU, per  effetto  della  quale  il
nucleo familiare abbia percepito illegittimamente  il  beneficio  del
ReI,  altrimenti  non  spettante,  ferma  restando  la   restituzione
dell'indebito e la  decadenza  dal  beneficio,  la  sanzione  di  cui
all'articolo  38,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  78  del   2010,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  122  del  2010,  si
applica nei seguenti ammontari: 
    a) nella misura  minima,  nel  caso  in  cui  per  effetto  della
accertata discordanza si sia prodotto un beneficio  su  base  mensile
inferiore a 100 euro; 
    b) nella misura di 1.000 euro, nel caso in cui per effetto  della
accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da
100 euro a meno di 200 euro; 
    c) nella misura di 2.000 euro, nel caso in cui per effetto  della
accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da
200 euro a meno di 300 euro; 
    d) nella misura di 3.000 euro, nel caso in cui per effetto  della
accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio  su
base mensile pari a 300 euro o superiore; 
    e) la sanzione e' comunque applicata  nella  misura  massima  nel
caso in cui i valori dell'ISEE, o delle sue componenti  reddituali  o
patrimoniali accertati, siano pari o superiori a due volte le  soglie
indicate all'articolo 3, comma 1, lettera b). 
  9. In caso di variazioni nella composizione del  nucleo  familiare,
rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE,  i  nuclei  familiari  sono
tenuti  a  presentare,  entro  due  mesi  dalla  variazione  una  DSU
aggiornata, a pena delle sanzioni di cui ai commi 7 e  8  in  ragione
dell'ammontare del beneficio su base mensile indebitamente percepito. 
  10. L'irrogazione delle  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo,
nonche' il recupero dell'indebito, di cui ai commi 7 e 8, avviene  ad
opera dell' INPS. Gli indebiti  recuperati  e  le  sanzioni  irrogate
nelle modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  122  del
2010, al netto delle spese  di  recupero,  sono  riversate  dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al  Fondo
Poverta'. L'INPS dispone altresi',  ove  prevista  la  decadenza  dal
beneficio, la disattivazione della Carta ReI. 
  11. In caso di  decadenza  dal  beneficio  ai  sensi  del  presente
articolo, il ReI puo' essere richiesto solo  decorso  un  anno  dalla
data del provvedimento di decadenza nei casi di cui  al  comma  8,  e
decorsi sei mesi negli altri casi. 
  12. I servizi competenti comunicano all'INPS i  fatti  suscettibili
di dar luogo alle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6, ivi  compresi  i
casi di cui  all'articolo  23,  comma  5,  lettera  e),  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015, nelle modalita' stabilite  dal  medesimo
Istituto, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal  verificarsi
dell'evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad  evitare  il
versamento della mensilita' successiva. L'INPS rende noto agli ambiti
territoriali gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal
beneficio. 
  13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili  di  dar  luogo
alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina
responsabilita'   disciplinare   e    contabile    del    funzionario
responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14  gennaio  1994,
n. 20. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo degli articoli 20, 23 e 25  del  decreto
          legislativo n. 150 del 2015, si veda nelle note all'art. 5. 
              - Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, del citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              «Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria).  -
          (Omissis). 
              3.  Fermo  restando  la  restituzione   del   vantaggio
          conseguito   per   effetto   dell'indebito   accesso   alla
          prestazione sociale agevolata, nei confronti  dei  soggetti
          che in ragione del maggior reddito accertato  hanno  fruito
          illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
          al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000  euro.  La
          sanzione e' irrogata dall'ente erogatore,  avvalendosi  dei
          poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime  sanzioni  si
          applicano nei confronti di coloro per i  quali  si  accerti
          sulla base dello scambio  di  informazioni  tra  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato  ai  fini
          fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
          note  all'anagrafe  tributaria  e  quanto  indicato   nella
          dichiarazione sostitutiva  unica  di  cui  all'art.  4  del
          decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  109,  qualora  in
          ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
          alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.  In  caso  di
          discordanza  rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle
          verifiche all'ente che ha erogato la  prestazione,  nonche'
          il  valore  ISEE  ricalcolato  sulla  base  degli  elementi
          acquisiti  dall'Agenzia  delle  Entrate.  L'ente  erogatore
          accerta  se,  in  esito  alle  risultanze  della   verifica
          effettuata, il beneficiario non  avrebbe  potuto  fruire  o
          avrebbe fruito in misura inferiore della  prestazione.  Nei
          casi diversi dall'accertamento del maggior reddito  in  via
          definitiva, per il  quale  la  sanzione  e'  immediatamente
          irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
          a chiarire i motivi della rilevata  discordanza,  ai  sensi
          della normativa vigente.  In  assenza  di  osservazioni  da
          parte dell'interessato o in caso  di  mancato  accoglimento
          delle  stesse,  la   sanzione   e'   irrogata   in   misura
          proporzionale   al   vantaggio   economico    indebitamente
          conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti): 
              «Art.  1  (Azione  di   responsabilita').   -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa  quando  il
          fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di  un  atto
          vistato e registrato in sede  di  controllo  preventivo  di
          legittimita',   limitatamente   ai   profili    presi    in
          considerazione nell'esercizio del  controllo.  Il  relativo
          debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei
          casi  di  illecito  arricchimento  del  dante  causa  e  di
          conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 
              1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo  restando
          il potere di riduzione, deve  tenersi  conto  dei  vantaggi
          comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
          da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
          relazione  al  comportamento  degli  amministratori  o  dei
          dipendenti    pubblici    soggetti    al    giudizio     di
          responsabilita'. 
              1-ter. Nel caso di deliberazioni di  organi  collegiali
          la responsabilita' si imputa esclusivamente  a  coloro  che
          hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti  che
          rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o
          amministrativi  la  responsabilita'  non  si   estende   ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o   consentito
          l'esecuzione. 
              1-quater. Se  il  fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,  la  Corte  dei   conti,   valutate   le   singole
          responsabilita', condanna ciascuno per la parte che  vi  ha
          preso. 
              1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater  i  soli
          concorrenti   che   abbiano    conseguito    un    illecito
          arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili
          solidalmente. La disposizione di cui al presente  comma  si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato pronunciata in giudizio  pendente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non  si
          estende la responsabilita' solidale e' effettuata  in  sede
          di ricorso per revocazione. 
              1-sexies. Nel giudizio  di  responsabilita',  l'entita'
          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione
          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa
          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in
          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra
          utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 
              1-septies. Nei giudizi  di  responsabilita'  aventi  ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo e' concesso in tutti i casi di fondato  timore
          di attenuazione della garanzia del credito erariale. 
              2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
          ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in  cui  si
          e'  verificato  il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso   di
          occultamento  doloso  del  danno,  dalla  data  della   sua
          scoperta. 
              2-bis.  Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito   di
          applicazione dell'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  27
          agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescrizione  si  compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996. 
              2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
          del 15 novembre 1993 e  per  i  quali  stia  decorrendo  un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero  nel  piu'  breve
          termine dato dal compiersi del decennio. 
              3. Qualora la prescrizione del diritto al  risarcimento
          sia maturata a causa di omissione o ritardo della  denuncia
          del fatto, rispondono del danno  erariale  i  soggetti  che
          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,
          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
          la prescrizione e' maturata. 
              4. La Corte dei  conti  giudica  sulla  responsabilita'
          amministrativa degli amministratori e  dipendenti  pubblici
          anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza, per i  fatti  commessi  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge.».