Art. 12 
 
    Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire 
 
  1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  con  le  modalita'  e  nei
termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela  dei
diritti patrimoniali  degli  acquirenti  di  immobili  da  costruire,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) al fine di garantire il controllo di legalita'  da  parte  del
notaio   sull'adempimento   dell'obbligo   di   stipulazione    della
fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del  decreto  legislativo  20
giugno 2005, n. 122, nonche' dell'obbligo di rilascio  della  polizza
assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo  decreto
legislativo,  stabilire  che  l'atto  o  il  contratto  avente   come
finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di  altro
diritto reale di godimento  su  un  immobile  da  costruire,  nonche'
qualunque atto avente le medesime finalita', debba  essere  stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; 
    b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo  di
cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo  n.  122  del  2005
consegua la nullita' relativa del  contratto,  nei  termini  previsti
dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2,  3  e  4  del
          decreto legislativo 20 giugno 2005,  n.  122  (Disposizioni
          per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti  di
          immobili da costruire, a norma della legge 2  agosto  2004,
          n. 210): 
              «Art. 2 (Garanzia fideiussoria). -  1.  All'atto  della
          stipula  di  un  contratto  che  abbia  come  finalita'  il
          trasferimento non immediato della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di
          un atto avente le medesime finalita', ovvero in un  momento
          precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullita'
          del contratto  che  puo'  essere  fatta  valere  unicamente
          dall'acquirente, a procurare il rilascio  ed  a  consegnare
          all'acquirente  una  fideiussione,  anche  secondo   quanto
          previsto dall'art.  1938  del  codice  civile,  di  importo
          corrispondente  alle  somme  e  al  valore  di  ogni  altro
          eventuale corrispettivo che il costruttore ha  riscosso  e,
          secondo i termini e le modalita' stabilite  nel  contratto,
          deve   ancora   riscuotere   dall'acquirente   prima    del
          trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale  di
          godimento. Restano comunque esclusi le somme per  le  quali
          e' pattuito che  debbano  essere  erogate  da  un  soggetto
          mutuante, nonche' i contributi pubblici gia'  assistiti  da
          autonoma garanzia. 
              2. Per le societa' cooperative, l'atto  equipollente  a
          quello indicato al comma 1 consiste in quello con il  quale
          siano state versate somme o  assunte  obbligazioni  con  la
          cooperativa  medesima  per   ottenere   l'assegnazione   in
          proprieta' o l'acquisto della  titolarita'  di  un  diritto
          reale di godimento su  di  un  immobile  da  costruire  per
          iniziativa della stessa.». 
              «Art. 3 (Rilascio, contenuto e modalita' di  escussione
          della fideiussione). - 1. La fideiussione e' rilasciata  da
          una banca, da un'impresa esercente le  assicurazioni  o  da
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'art. 107 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e  successive  modificazioni;  essa
          deve garantire, nel caso in cui il costruttore  incorra  in
          una situazione di crisi di cui al comma 2, la  restituzione
          delle  somme  e  del  valore  di   ogni   altro   eventuale
          corrispettivo  effettivamente  riscossi  e   dei   relativi
          interessi  legali  maturati  fino  al  momento  in  cui  la
          predetta situazione si e' verificata. 
              2. La situazione di crisi si intende verificata in  una
          delle seguenti date: 
                a)  di   trascrizione   del   pignoramento   relativo
          all'immobile oggetto del contratto; 
                b) di pubblicazione della sentenza  dichiarativa  del
          fallimento  o  del  provvedimento  di  liquidazione  coatta
          amministrativa; 
                c) di presentazione della domanda di ammissione  alla
          procedura di concordato preventivo; 
                d) di pubblicazione della sentenza  che  dichiara  lo
          stato di  insolvenza  o,  se  anteriore,  del  decreto  che
          dispone   la   liquidazione   coatta    amministrativa    o
          l'amministrazione straordinaria. 
              3. La fideiussione  puo'  essere  escussa  a  decorrere
          dalla data in cui si e' verificata la situazione  di  crisi
          di cui al comma 2 a condizione che, per  l'ipotesi  di  cui
          alla lettera a)  del  medesimo  comma,  l'acquirente  abbia
          comunicato al costruttore la propria volonta'  di  recedere
          dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b),  c)
          e d) del comma 2,  il  competente  organo  della  procedura
          concorsuale non abbia comunicato la volonta' di  subentrare
          nel contratto preliminare. 
              4.  La  fideiussione  deve  prevedere  la  rinuncia  al
          beneficio  della   preventiva   escussione   del   debitore
          principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del  codice
          civile e deve essere escutibile, verificatesi le condizioni
          di cui al comma 3,  a  richiesta  scritta  dell'acquirente,
          corredata da idonea documentazione comprovante  l'ammontare
          delle  somme  e  il  valore   di   ogni   altro   eventuale
          corrispettivo  che  complessivamente  il   costruttore   ha
          riscosso, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore
          a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
              5. Il mancato pagamento del premio o della  commissione
          non e' opponibile all'acquirente. 
              6. Il fideiussore e' tenuto a pagare  l'importo  dovuto
          entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
          della richiesta di cui al comma 4. Qualora la  restituzione
          degli importi oggetto  di  fideiussione  non  sia  eseguita
          entro il suddetto  termine,  il  fideiussore  e'  tenuto  a
          rimborsare  all'acquirente   le   spese   da   quest'ultimo
          effettivamente  sostenute  e  strettamente  necessarie  per
          conseguire  la  detta  restituzione,   oltre   i   relativi
          interessi. 
              7. L'efficacia della fideiussione cessa al momento  del
          trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale  di
          godimento   sull'immobile   o   dell'atto   definitivo   di
          assegnazione.». 
              «Art.  4  (Assicurazione  dell'immobile).   -   1.   Il
          costruttore  e'  obbligato  a  contrarre  ed  a  consegnare
          all'acquirente all'atto del trasferimento della  proprieta'
          una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio
          dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei
          lavori  a  copertura  dei   danni   materiali   e   diretti
          all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto  ai
          sensi dell'art. 1669 del codice civile, derivanti da rovina
          totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle
          opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,
          e comunque manifestatisi successivamente alla  stipula  del
          contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.».