Art. 12 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2016/681 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  aprile
  2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini  di
  prevenzione, accertamento, indagine e azione penale  nei  confronti
  dei reati di terrorismo e dei reati gravi 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR)  a  fini  di
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e  dei  reati  gravi,  il  Governo  e'  tenuto  a
seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento  con  le
altre disposizioni vigenti: 
    a) prevedere che l'Unita' d'informazione sui passeggeri (UIP), di
cui all'articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; 
    b) prevedere che il trasferimento a cura dei  vettori  aerei  dei
dati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE. 
  2. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 12: 
              - La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio sull'uso dei dati del codice di  prenotazione
          (PNR) a  fini  di  prevenzione,  accertamento,  indagine  e
          azione penale nei confronti dei reati di terrorismo  e  dei
          reati gravi e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2016,  n.
          L 119.