Art. 12 
 
Disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/2203   del
  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre  2015,  sul
  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative  alle
  caseine e ai caseinati  destinati  all'alimentazione  umana  e  che
  abroga  la  direttiva  83/417/CEE  del  Consiglio.   Procedura   di
  infrazione n. 2017/0129 
 
  1.  Il  presente   articolo   disciplina   la   produzione   e   la
commercializzazione  delle  caseine   e   dei   caseinati   destinati
all'alimentazione umana e delle loro miscele. 
  2. Ai fini del presente articolo si intende per: 
    a) «caseina acida alimentare»:  il prodotto  del  latte  ottenuto
mediante separazione,  lavaggio  ed  essiccatura  del  coagulo  acido
precipitato del latte scremato  o  di  altri  prodotti  ottenuti  dal
latte, di  cui  all'allegato  I,  sezione  I,  della  direttiva  (UE)
2015/2203 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre
2015; 
    b) «caseina presamica alimentare»: il prodotto del latte ottenuto
mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo  del  latte
scremato o di altri  prodotti  ottenuti  dal  latte;  il  coagulo  e'
ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti,  di
cui all'allegato I, sezione II, della direttiva (UE) 2015/2203; 
    c)  «caseinati  alimentari»:  i  prodotti  del   latte   ottenuti
dall'azione della caseina alimentare o  dal  coagulo  della  cagliata
della  caseina  alimentare  con  agenti  neutralizzanti,  seguita  da
essiccatura, di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2203. 
  3. I prodotti disciplinati dal presente  articolo,  fermo  restando
quanto stabilito dal regolamento (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, devono riportare  sugli
imballaggi, sui recipienti o sulle etichette le seguenti  indicazioni
in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili: 
    a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari  ai
sensi del comma 2, lettere  a),  b)  e  c),  del  presente  articolo,
seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del  catione  o
dei cationi elencati all'allegato II,  lettera  d),  della  direttiva
(UE) 2015/2203; 
    b) per i prodotti commercializzati in miscele: 
      1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei  vari
prodotti  di  cui  la  miscela  e'  composta,  in  ordine   ponderale
decrescente; 
      2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei
cationi elencati all'allegato II, lettera d),  della  direttiva  (UE)
2015/2203; 
      3) il tenore di proteine per le  miscele  contenenti  caseinati
alimentari; 
    c) la quantita' netta dei prodotti espressa in chilogrammi  o  in
grammi; 
    d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore  del
settore alimentare con il cui nome o con la cui  ragione  sociale  e'
commercializzato  il  prodotto  o,  se  tale  operatore  del  settore
alimentare non e' stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel
mercato dell'Unione; 
    e) per i prodotti importati da Stati terzi,  l'indicazione  dello
Stato d'origine; 
    f) l'identificazione della partita dei  prodotti  o  la  data  di
produzione. 
  4. Le diciture di cui al comma 3, lettere a), b), e) e  f),  devono
essere riportate in lingua italiana; le  stesse  indicazioni  possono
essere altresi' riportate anche in altra lingua. 
  5. Quando risulta superato il tenore minimo di proteine  del  latte
stabilito  nell'allegato  I,  sezione  I,  lettera   a),   punto   2,
nell'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e nell'allegato II,
lettera a), punto 2, della direttiva (UE)  2015/2203,  e'  consentito
indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti  o  sulle
etichette dei prodotti. 
  6. I lotti  di  prodotti  fabbricati  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge  e  le  etichette  stampate
anteriormente a tale  data,  non  conformi  a  quanto  stabilito  dal
presente  articolo,   possono   essere   commercializzati   fino   ad
esaurimento delle scorte e  comunque  non  oltre  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  purche'  siano
conformi alla normativa previgente. 
  7. Resta  salva,  in  ogni  caso,  la  possibilita'  di  utilizzare
etichette e materiali di confezionamento non conformi,  a  condizione
che siano integrati con le  informazioni  obbligatorie  previste  dal
presente  articolo  mediante  l'apposizione  di   etichette   adesive
inamovibili e graficamente riconoscibili. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza  per  la
preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non  soddisfano
le norme stabilite nell'allegato I,  sezione  I,  lettere  b)  e  c),
nell'allegato I, sezione II, lettere b) e  c),  o  nell'allegato  II,
lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/  2203  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. 
  9. Le sanzioni previste al comma 8 non si applicano a chi  utilizza
caseine e caseinati  in  confezioni  originali,  qualora  la  mancata
corrispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo comma 8  riguardi
i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni
interne dei recipienti, purche' l'utilizzatore non sia  a  conoscenza
della violazione o la confezione  originale  non  presenti  segni  di
alterazione. 
  10. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  denomina  ed
etichetta le caseine e i caseinati, legalmente  commercializzati  per
usi non alimentari, in modo da indurre l'acquirente in  errore  sulla
loro natura o qualita' o sull'uso al quale sono destinati e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. 
  11.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  pone  in
commercio, con le denominazioni indicate al comma 2 ovvero con  altre
denominazioni similari che possono indurre  in  errore  l'acquirente,
prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  500  a
euro 5.000. 
  12.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  pone  in
commercio i prodotti di cui al comma 2 con una denominazione comunque
diversa da quelle prescritte dal presente articolo e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500. 
  13. Salvo che il fatto costituisca reato,  in  caso  di  violazione
delle disposizioni stabilite dal comma 3, relative  alle  indicazioni
obbligatorie che devono essere  apposte  su  imballaggi,  recipienti,
etichette  o  documenti,  si  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. 
  14.  Il  Ministero  della  salute,  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, le regioni, le province autonome  di
Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito  della
propria  organizzazione,  provvedono,  nelle  materie  di  rispettiva
competenza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni di cui al presente articolo. 
  15. Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie   da   parte   delle   autorita'
competenti ai sensi del comma 14 si applicano, in quanto  compatibili
con il presente articolo, le disposizioni contenute nella sezione  II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  17. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio  1988,  n.
180, e' abrogato.  
 
          Note all'art. 12: 
              La direttiva (UE) 2015/2203 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 25 novembre 2015 sul ravvicinamento delle
          legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e  ai
          caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la
          direttiva 83/417/CEE del  Consiglio,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 1° dicembre 2015, n. L 314. 
              Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio  del  25  ottobre  2011,  relativo   alla
          fornitura di informazioni sugli  alimenti  ai  consumatori,
          che modifica i regolamenti (CE)  n.  1924/2006  e  (CE)  n.
          1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  abroga
          la direttiva 87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
          90/496/CEE del Consiglio,  la  direttiva  1999/10/CE  della
          Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE  della
          Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.  608/2004   della
          Commissione  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE),   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304. 
              La sezione II del capo I della legge 24 novembre  1981,
          n. 689 (Modifiche  al  sistema  penale),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1981,  n.  329,  e'  cosi'
          rubricata: "Applicazione". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  17  maggio
          1988, n. 180 (Attuazione  della  direttiva  CEE  n.  83/417
          relativa al ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati
          membri  relative  a   talune   lattoproteine   (caseine   e
          caseinati)  destinate  all'alimentazione  umana,  ai  sensi
          dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183),  abrogato
          dalla presente legge, e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 giugno 1988, n. 130.