Art. 12 Violazione delle regole dell'aria derivanti dall'articolo 8-ter del regolamento 1. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro il personale impegnato nella condotta del volo, nella fornitura dei servizi di traffico aereo o meteorologici e il personale di terra impegnato in operazioni di aeromobili che viola le disposizioni relative alle regole dell'aria di cui all'articolo 8-ter del regolamento concernenti alternativamente: a) l'applicabilita' e la conformita'; b) le regole generali e la prevenzione delle collisioni; c) i segnali; d) l'orario; e) i piani di volo; f) le condizioni meteorologiche di volo a vista e le regole del volo a vista, del volo a vista speciale e del volo strumentale; g) la classificazione degli spazi aerei; h) i servizi del traffico aereo; i) il servizio di controllo del traffico aereo; l) il servizio informazioni di volo; m) il servizio di allarme; n) l'interferenza e le situazioni di emergenza e intercettazione; o) i servizi attinenti alla meteorologia relativamente a osservazioni da aeromobile e riporti mediante comunicazioni in fonia. 2. L'operatore aeronautico, il fornitore di servizi di navigazione aerea e il gestore aeroportuale, impegnati in operazioni di aeromobili, che violano le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.