Art. 12 Variazioni 1. Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell'unita' produttiva ed all'attivita' imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione, pena la revoca delle agevolazioni. Per modifica sostanziale si intende la modifica di un elemento che e' stato oggetto di specifica valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai fini della coerenza complessiva del progetto o sugli aspetti indicati nel provvedimento di concessione. 2. Eventuali variazioni riguardanti i componenti del soggetto beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti i soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo 3, nonche' eventuali variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ammesso, devono in ogni caso essere comunicate a mezzo PEC dal soggetto beneficiario con adeguata motivazione al Soggetto gestore, che ha trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per verificarne l'ammissibilita'.