Art. 12 Attivita' istruttoria 1. I progetti imprenditoriali proposti sono sottoposti ad una istruttoria di ammissibilita', al fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Le istruttorie di ammissibilita' sono svolte dal soggetto gestore e sottoposte all'esame di una apposita commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate istituita presso il Ministero e nominata con apposito decreto dirigenziale composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e tre componenti, di cui uno con funzioni di segreteria, individuate tra il personale in servizio presso il medesimo Dipartimento senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione. 2. Il Ministero comunica, entro sessanta giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione dell'istanza e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilita' dei progetti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. Al fine di valutare i requisiti minimi di ammissibilita' dei singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), sono verificati, sulla base della documentazione prodotta in fase di istanza, gli effetti dei nuovi servizi proposti, il loro effettivo avvio, la sostenibilita' economica ed ambientale. E', altresi', verificato che gli standard qualitativi e quantitativi proposti siano in linea con i servizi esistenti e che tali servizi non alterino gli equilibri concorrenziali con le altre modalita' di trasporto ambientalmente sostenibili gia' esistenti, marittima, fluviale e ferroviaria. 4. Al fine di valutare i requisiti minimi di ammissibilita' dei singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), per il miglioramento dell'impatto ambientale della linea, sono considerati i seguenti criteri: a) l'uso di carburanti meno inquinanti; b) l'uso di dispositivi di abbattimento delle emissioni; c) trattamenti con prodotti speciali della carena. 5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), i potenziali beneficiari dimostrano quali specifiche metodologie o tecnologie sono state adottate al fine di migliorare l'impatto ambientale della linea. Il beneficiario deve, altresi', fornire prova dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti i livelli di performance ambientale rispetto al periodo precedente conseguenti al miglioramento proposto. 6. Per il miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi e' necessario per i beneficiari fornire prova dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti l'effettivo miglioramento in termini di servizi offerti a terra per l'imbarco e/o lo sbarco delle merci. 7. Per il miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida, per l'implementazione delle tecnologie ITS nonche' per il potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security) e' necessario per i beneficiari fornire prova dell'effettivo miglioramento previsto trasmettendo idonea documentazione che attesti il miglioramento in termini di servizi previsti nel progetto e soggetti a miglioramento. La verifica di tali servizi deve essere svolta tramite un confronto rispetto ai livelli precedenti al periodo di incentivazione e dimostrabile attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi quantificabili dal punto di vista economico. 8. La riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva puo' essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco. In tali casi, e' necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in termini percentuali, della riduzione dei tempi della catena intermodale complessiva conseguita attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi quantificabili dal punto di vista economico. La soglia minima di riduzione percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento. 9. Per la maggiore frequenza del servizio di linea, nonche' per l'incremento della capacita' di stiva offerta, e' necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in termini percentuali, dell'aumento della frequenza del servizio di linea conseguita attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi quantificabili dal punto di vista economico. La soglia minima di aumento della frequenza su base annuale deve essere almeno pari al 5 per cento. 10. Ogni progetto deve contenere almeno quattro iniziative specifiche ricadenti in almeno due delle categorie di miglioramento di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b). Il beneficiario deve fornire prova dell'effettivo miglioramento conseguito, attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi quantificabili dal punto di vista economico, trasmettendo idonea documentazione che attesti i singoli livelli di miglioramento conseguiti. 11. Il beneficiario deve proporre la situazione antecedente al progetto e, per lo scenario di progetto, tutti gli elementi quantitativi e qualitativi che qualificano la proposta progettuale, con particolare riferimento alle tecnologie, all'utilizzo delle dotazioni impiantistiche e informatiche, alle modalita' gestionali, nonche' a tutti gli ulteriori elementi utili per la comprensione della portata del miglioramento e per la sua stima economica in rapporto all'entita' dell'incentivo potenzialmente erogabile. 12. Ai fini dell'ammissibilita' dei progetti di cui ai commi 3 e 4, non sono ritenuti validi gli adeguamenti, in particolare sulle emissioni inquinanti, agli obblighi normativi vigenti di carattere nazionale, comunitario o internazionale. 13. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, vengano ravvisate carenze comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria viene conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile. 14. L'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 comunica le singole risultanze istruttorie agli interessati tramite posta elettronica certificata dando comunicazione del provvedimento finale e le relative motivazioni.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 6 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.».