Art. 12. Disposizioni in tema di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio 1. Lo svolgimento dei compiti propri della funzione antiriciclaggio puo' essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti di professionalita', autorevolezza e indipendenza. La responsabilita' per la corretta gestione dei rischi in discorso resta, in ogni caso, in capo alla societa' di revisione, che adotta le cautele necessarie a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali sulla funzione esternalizzata. 2. In caso di esternalizzazione, la societa' di revisione nomina un responsabile interno della funzione antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalita' di svolgimento del servizio da parte dell'outsourcer. 3. L'esternalizzazione deve essere formalizzata in un accordo scritto che definisca almeno: a) la compiuta indicazione delle attivita' da svolgere e degli obiettivi da perseguire; b) la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno della funzione antiriciclaggio e degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, fermo restando l'obbligo di redigere almeno una volta l'anno una relazione da sottoporre agli organi sociali sull'attivita' svolta, sulle eventuali carenze rilevate e le azioni correttive da intraprendere; c) le modalita' secondo le quali l'outsourcer si impegna a fornire riscontro alle richieste di informazioni, chiarimenti e consulenza provenienti dalle strutture della societa' di revisione; d) gli obblighi di riservatezza con riguardo alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione; e) la possibilita' di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operativita' e nell'organizzazione della societa' di revisione. 4. Le attivita' svolte dall'outsourcer sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorita' di vigilanza di settore e alla UIF.