Art. 12 
 
                        Provvedimento finale 
 
  12.1 L'Autorita' adotta l'atto di regolazione dopo  aver  acquisito
tutti gli elementi necessari. 
  12.2 Il  provvedimento  finale  e'  accompagnato  dalla  «relazione
illustrativa» o dalla relazione AIR, se prevista. 
  12.3 Nel provvedimento finale, nella relazione illustrativa o nella
relazione AIR e' indicato se per l'atto si prevede  la  realizzazione
di una VIR, con precisazione della relativa tempistica.