Art. 12 Provvedimento finale 12.1 L'Autorita' adotta l'atto di regolazione dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari. 12.2 Il provvedimento finale e' accompagnato dalla «relazione illustrativa» o dalla relazione AIR, se prevista. 12.3 Nel provvedimento finale, nella relazione illustrativa o nella relazione AIR e' indicato se per l'atto si prevede la realizzazione di una VIR, con precisazione della relativa tempistica.