Art. 12 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  1. Le commissioni esaminatrici dei  concorsi  di  cui  al  presente
titolo sono nominate con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza. 
  2. Almeno un terzo del  numero  dei  componenti  delle  commissioni
esaminatrici, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
  3. Per le prove relative alle lingue straniere  e  all'informatica,
le commissioni esaminatrici  sono  integrate  con  un  esperto  nelle
lingue straniere e, ove non sia gia'  componente,  con  un  dirigente
tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica. 
  4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario  dei  ruoli  del
personale  dell'amministrazione  civile   dell'interno   -   comparto
ministeri. 
  5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento  successivo
sono designati i supplenti  del  Presidente,  dei  componenti  e  del
segretario, con qualifiche non inferiori  a  quelle  previste  per  i
titolari. 
  6. Le commissioni esaminatrici e  quelle  di  cui  all'art.  14  si
avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento  delle  proprie
funzioni.