Art. 12 
 
Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle  fatture
                               emesse 
 
  1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il primo comma e' sostituito dal seguente: « Il
contribuente deve annotare in apposito registro  le  fatture  emesse,
nell'ordine della loro numerazione,  entro  il  giorno  15  del  mese
successivo  a  quello  di  effettuazione  delle  operazioni   e   con
riferimento allo stesso mese di effettuazione  delle  operazioni.  Le
fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,  lettera  b),
sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo  a  quello  di
emissione e con riferimento al medesimo mese. ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 23 Registrazione delle fatture 
              Il contribuente deve annotare in apposito  registro  le
          fatture emesse, nell'ordine della loro  numerazione,  entro
          il giorno 15 del mese successivo a quello di  effettuazione
          delle operazioni e con  riferimento  allo  stesso  mese  di
          effettuazione  delle  operazioni.   Le   fatture   di   cui
          all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera  b),  sono
          registrate entro il giorno 15 del mese successivo a  quello
          di emissione e con riferimento al medesimo mese. 
              Per ciascuna fattura devono essere indicati  il  numero
          progressivo e la data di  emissione  di  essa,  l'ammontare
          imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
          dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata,  e  la
          ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario  del
          bene o del committente del servizio, ovvero, nelle  ipotesi
          di cui al secondo comma dell'art. 17,  del  cedente  o  del
          prestatore. 
              Se l'altro contraente non  e'  un'impresa,  societa'  o
          ente  devono  essere  indicati,  in  luogo   della   ditta,
          denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.  Per
          le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21,
          commi  6  e  6-bis,  devono  essere  indicati,   in   luogo
          dell'ammontare dell'imposta, il titolo di  inapplicabilita'
          di essa ed, eventualmente, la relativa norma. 
              Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6  le
          fatture emesse devono essere registrate anche dal  soggetto
          destinatario in apposito registro, bollato  e  numerato  ai
          sensi  dell'articolo  39,  secondo  modalita'   e   termini
          stabiliti con apposito decreto ministeriale."