Art. 12 Autorizzazione generale dell'Unione europea 1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso, dei prodotti a duplice uso non listati e delle merci soggette al regolamento antitortura puo' avere luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione europea, limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai Paesi di destinazione di cui ai regolamenti duplice uso e antitortura. 2. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea e' sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale dell'Unione europea», tenuto dall'Autorita' competente. 3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea non puo' essere utilizzata quando ricorrano le condizioni ostative previste dai regolamenti predetti. 4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei prodotti spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva o temporanea. 5. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. 6. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea e' conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente che puo' disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi del presente decreto. 7. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.