Art. 12 
 
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito
  del Servizio nazionale della protezione civile  (Articoli  6  e  15
  legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo
  12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009  e  relativi  decreti
  legislativi  di  attuazione;  Articolo  1,  comma  1,  lettera  e),
  decreto-legge   59/2012,   conv.   legge    100/2012;    Articolo19
  decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012) 
 
  1.  Lo  svolgimento,  in  ambito  comunale,  delle   attivita'   di
pianificazione di protezione civile e di direzione dei  soccorsi  con
riferimento alle strutture di appartenenza, e' funzione  fondamentale
dei Comuni. 
  2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1,  i  Comuni,
anche in forma associata,  nonche'  in  attuazione  dell'articolo  1,
comma 1, della legge 7 aprile 2014, n.  56,  assicurano  l'attuazione
delle  attivita'  di  protezione  civile  nei  rispettivi  territori,
secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18,
nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle
attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in  materia
di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto  dal  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e,  in
particolare, provvedono, con continuita': 
    a)  all'attuazione,  in  ambito  comunale  delle   attivita'   di
prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a); 
    b)  all'adozione  di  tutti  i  provvedimenti,  compresi   quelli
relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad  assicurare
i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 
    c)  all'ordinamento  dei  propri  uffici  e  alla  disciplina  di
procedure e modalita' di  organizzazione  dell'azione  amministrativa
peculiari  e  semplificate  per  provvedere  all'approntamento  delle
strutture e dei mezzi necessari  per  l'espletamento  delle  relative
attivita', al  fine  di  assicurarne  la  prontezza  operativa  e  di
risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7; 
    d) alla  disciplina  della  modalita'  di  impiego  di  personale
qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che  si  verificano
nel territorio di altri  comuni,  a  supporto  delle  amministrazioni
locali colpite; 
    e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, di protezione  civile,  anche  nelle  forme
associative e di cooperazione previste e, sulla base degli  indirizzi
nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; 
    f)  al  verificarsi  delle  situazioni  di   emergenza   di   cui
all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei  primi  soccorsi
alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a  fronteggiare
le emergenze; 
    g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali
di protezione civile dei servizi urgenti; 
    h) all'impiego del volontariato di protezione  civile  a  livello
comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  sulla  base
degli indirizzi nazionali e regionali. 
  3.  L'organizzazione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  2   nel
territorio comunale  e'  articolata  secondo  quanto  previsto  nella
pianificazione di protezione civile di cui all'articolo  18  e  negli
indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalita'  di  gestione
dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune,  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b)  e
c). 
  4. Il comune approva  con  deliberazione  consiliare  il  piano  di
protezione civile comunale o di ambito,  redatto  secondo  criteri  e
modalita' da definire con direttive adottate ai  sensi  dell'articolo
15 e con gli indirizzi regionali di cui  all'articolo  11,  comma  1,
lettera b);  la  deliberazione  disciplina,  altresi',  meccanismi  e
procedure per la revisione periodica  e  l'aggiornamento  del  piano,
eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta  o  della
competente  struttura  amministrativa,  nonche'   le   modalita'   di
diffusione ai cittadini. 
  5.  Il  Sindaco,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive  modificazioni,  per
finalita' di protezione civile e' responsabile, altresi': 
    a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di  cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto  2000  n.  267,  al
fine di prevenire  ed  eliminare  gravi  pericoli  per  l'incolumita'
pubblica,  anche  sulla  base  delle  valutazioni   formulate   dalla
struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto
nell'ambito della pianificazione di cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera b); 
    b) dello  svolgimento,  a  cura  del  Comune,  dell'attivita'  di
informazione  alla  popolazione  sugli  scenari  di  rischio,   sulla
pianificazione di protezione civile e sulle  situazioni  di  pericolo
determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo; 
    c)  del  coordinamento  delle  attivita'   di   assistenza   alla
popolazione colpita nel proprio territorio a  cura  del  Comune,  che
provvede ai primi interventi necessari  e  da'  attuazione  a  quanto
previsto dalla pianificazione di protezione  civile,  assicurando  il
costante aggiornamento del flusso di informazioni con il  Prefetto  e
il Presidente della  Giunta  Regionale  in  occasione  di  eventi  di
emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) . 
  6. Quando la calamita'  naturale  o  l'evento  non  possono  essere
fronteggiati con i mezzi  a  disposizione  del  comune  o  di  quanto
previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18,  il
Sindaco chiede l'intervento di  altre  forze  e  strutture  operative
regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali  al
Prefetto, che adotta i provvedimenti  di  competenza,  coordinando  i
propri interventi con quelli della Regione; a tali fini,  il  Sindaco
assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con  il
Prefetto e il Presidente  della  Giunta  Regionale  in  occasione  di
eventi di emergenza, curando  altresi'  l'attivita'  di  informazione
alla popolazione. 
  7.  Restano  ferme  le  disposizioni  specifiche  riferite  a  Roma
capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  e
successive modificazioni,  ed  ai  relativi  decreti  legislativi  di
attuazione. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 della  legge
          7 aprile 2014, n. 56, recante  «Disposizioni  sulle  citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni»: 
              «Art. 1. 1. La presente  legge  detta  disposizioni  in
          materia di citta' metropolitane, province, unioni e fusioni
          di comuni al  fine  di  adeguare  il  loro  ordinamento  ai
          principi    di    sussidiarieta',    differenziazione     e
          adeguatezza.». 
              Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante
          «Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti
          locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
          2000, n. 227, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  54  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 54. (Attribuzioni del sindaco nelle  funzioni  di
          competenza statale) 1.  Il  sindaco,  quale  ufficiale  del
          Governo, sovrintende: 
              a) all'emanazione degli atti che  gli  sono  attribuiti
          dalla legge e  dai  regolamenti  in  materia  di  ordine  e
          sicurezza pubblica; 
              b) allo svolgimento delle  funzioni  affidategli  dalla
          legge  in  materia  di  pubblica  sicurezza  e  di  polizia
          giudiziaria; 
              c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare  la
          sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente
          il prefetto. 
              2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui  al
          comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
          polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
          delle direttive di  coordinamento  impartite  dal  Ministro
          dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza. 
              3.   Il   sindaco,   quale   ufficiale   del   Governo,
          sovrintende, altresi', alla tenuta dei  registri  di  stato
          civile e di popolazione  e  agli  adempimenti  demandatigli
          dalle leggi in materia elettorale, di leva  militare  e  di
          statistica. 
              4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta  con
          atto motivato provvedimenti, anche contingibili  e  urgenti
          nel rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento,  al
          fine  di  prevenire  e  di  eliminare  gravi  pericoli  che
          minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.  I
          provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
          comunicati al prefetto anche ai fini della  predisposizione
          degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 
              4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi  del  comma  4
          concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a  tutelare
          l'integrita' fisica della popolazione,  quelli  concernenti
          la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e  contrastare
          l'insorgere di fenomeni criminosi o di  illegalita',  quali
          lo  spaccio  di   stupefacenti,   lo   sfruttamento   della
          prostituzione, la tratta di  persone,  l'accattonaggio  con
          impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di
          abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici,
          o di violenza, anche legati all'abuso di alcool  o  all'uso
          di sostanze stupefacenti. 
              5. Qualora i  provvedimenti  adottati  dai  sindaci  ai
          sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze  sull'ordinata
          convivenza  delle  popolazioni  dei   comuni   contigui   o
          limitrofi, il prefetto indice un'apposita  conferenza  alla
          quale prendono parte i sindaci interessati,  il  presidente
          della provincia e,  qualora  ritenuto  opportuno,  soggetti
          pubblici e  privati  dell'ambito  territoriale  interessato
          dall'intervento. 
              5-bis. Il sindaco segnala  alle  competenti  autorita',
          giudiziaria  o  di  pubblica   sicurezza,   la   condizione
          irregolare dello straniero o del cittadino appartenente  ad
          uno Stato membro  dell'Unione  europea,  per  la  eventuale
          adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento
          dal territorio dello Stato. 
              6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
          l'inquinamento atmosferico  o  acustico,  ovvero  quando  a
          causa   di   circostanze   straordinarie   si   verifichino
          particolari  necessita'  dell'utenza  o   per   motivi   di
          sicurezza urbana, il  sindaco  puo'  modificare  gli  orari
          degli esercizi commerciali, dei  pubblici  esercizi  e  dei
          servizi pubblici,  nonche',  d'intesa  con  i  responsabili
          territorialmente    competenti    delle     amministrazioni
          interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
          pubblici   localizzati   nel   territorio,   adottando    i
          provvedimenti di cui al comma 4. 
              7. Se l'ordinanza adottata ai  sensi  del  comma  4  e'
          rivolta a persone  determinate  e  queste  non  ottemperano
          all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere  d'ufficio
          a spese degli interessati,  senza  pregiudizio  dell'azione
          penale per i reati in cui siano incorsi. 
              8.  Chi  sostituisce  il  sindaco  esercita  anche   le
          funzioni di cui al presente articolo. 
              9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti
          adottati dai sindaci ai sensi  del  presente  articolo,  il
          prefetto,  ove  le  ritenga  necessarie,   dispone,   fermo
          restando quanto preVisto dal secondo periodo del  comma  4,
          le misure adeguate per assicurare il concorso  delle  Forze
          di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui  al  presente
          articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni  per
          accertare il regolare  svolgimento  dei  compiti  affidati,
          nonche' per l'acquisizione di dati e  notizie  interessanti
          altri servizi di carattere generale. 
              10. Nelle materie previste dai commi  1  e  3,  nonche'
          dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto,
          puo' delegare l'esercizio delle funzioni  ivi  indicate  al
          presidente del consiglio circoscrizionale;  ove  non  siano
          costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco
          puo' conferire la delega  a  un  consigliere  comunale  per
          l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 
              11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1,  3  e  4,  nel
          caso  di  inerzia  del   sindaco   o   del   suo   delegato
          nell'esercizio delle funzioni previste  dal  comma  10,  il
          prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento. 
              12. Il Ministro  dell'interno  puo'  adottare  atti  di
          indirizzo  per  l'esercizio  delle  funzioni  previste  dal
          presente articolo da parte del sindaco.» 
              Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 della legge
          5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia
          di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.  119  della
          Costituzione.»: «Art. 24. (Ordinamento transitorio di  Roma
          capitale  ai  sensi  dell'art.  114,  terzo  comma,   della
          Costituzione)  1.  In  sede  di  prima  applicazione,  fino
          all'attuazione della disciplina delle citta' metropolitane,
          il    presente    articolo    detta    norme    transitorie
          sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 
              2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
          confini sono quelli  del  comune  di  Roma,  e  dispone  di
          speciale   autonomia,    statutaria,    amministrativa    e
          finanziaria,  nei  limiti  stabiliti  dalla   Costituzione.
          L'ordinamento di Roma capitale e' diretto  a  garantire  il
          miglior assetto delle  funzioni  che  Roma  e'  chiamata  a
          svolgere quale sede  degli  organi  costituzionali  nonche'
          delle rappresentanze diplomatiche degli Stati  esteri,  ivi
          presenti presso la Repubblica  italiana,  presso  lo  Stato
          della  Citta'  del  Vaticano  e   presso   le   istituzioni
          internazionali. 
              3. Oltre a quelle attualmente spettanti  al  comune  di
          Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti  funzioni
          amministrative: 
              a)  concorso  alla  valorizzazione  dei  beni  storici,
          artistici, ambientali e fluviali,  previo  accordo  con  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
              b) sviluppo economico e sociale di  Roma  capitale  con
          particolare riferimento al settore produttivo e turistico; 
              c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 
              d) edilizia pubblica e privata; 
              e) organizzazione e funzionamento dei  servizi  urbani,
          con particolare riferimento al trasporto pubblico  ed  alla
          mobilita'; 
              f)  protezione  civile,  in   collaborazione   con   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; 
              g) ulteriori funzioni conferite  dallo  Stato  e  dalla
          regione Lazio, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della
          Costituzione. 
              4. L'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  3  e'
          disciplinato  con  regolamenti   adottati   dal   consiglio
          comunale,  che  assume  la   denominazione   di   Assemblea
          capitolina, nel rispetto della  Costituzione,  dei  vincoli
          comunitari ed internazionali, della legislazione statale  e
          di quella  regionale  nel  rispetto  dell'art.  117,  sesto
          comma,  della  Costituzione  nonche'  in   conformita'   al
          principio   di   funzionalita'   rispetto   alle   speciali
          attribuzioni  di  Roma  capitale.  L'Assemblea  capitolina,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi  dell'art.
          6,  commi  2,  3  e  4,  del  testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  con   particolare
          riguardo al decentramento municipale, lo  statuto  di  Roma
          capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
          della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Con uno o  piu'  decreti  legislativi,  adottati  ai
          sensi dell'art. 2, sentiti la regione Lazio,  la  provincia
          di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato  l'ordinamento
          transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) specificazione delle funzioni di cui al  comma  3  e
          definizione delle modalita' per  il  trasferimento  a  Roma
          capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; 
              b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni  di  legge
          per il finanziamento dei comuni, assegnazione di  ulteriori
          risorse a Roma capitale,  tenendo  conto  delle  specifiche
          esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo  di  capitale
          della Repubblica, previa la loro determinazione  specifica,
          e delle funzioni di cui al comma 3. 
              6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura  i
          raccordi   istituzionali,    il    coordinamento    e    la
          collaborazione di Roma capitale con lo  Stato,  la  regione
          Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
          di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e'  disciplinato
          lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 
              7. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  5,  con
          riguardo all'attuazione dell'art. 119, sesto  comma,  della
          Costituzione,   stabilisce   i   principi   generali    per
          l'attribuzione  alla  citta'  di   Roma,   capitale   della
          Repubblica, di un  proprio  patrimonio,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
              a)  attribuzione  a  Roma  capitale  di  un  patrimonio
          commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; 
              b) trasferimento, a titolo gratuito,  a  Roma  capitale
          dei beni appartenenti al patrimonio dello  Stato  non  piu'
          funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale,  in
          conformita'  a  quanto  preVisto  dall'art.  19,  comma  1,
          lettera d). 
              8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
          contenute nel decreto legislativo  adottato  ai  sensi  del
          comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
          espressamente.  Per  quanto  non  disposto   dal   presente
          articolo, continua ad applicarsi  a  Roma  capitale  quanto
          preVisto con riferimento ai comuni dal  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              9. 
              10.».