Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Cancellazione
dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; 
    b) il primo comma e' abrogato; 
    c) al comma 2, le  parole:  «dai  registri  di  iscrizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'Archivio telematico  centrale  delle
unita'  da  diporto  (ATCN)»  e  all'alinea  dopo  le  parole:  «puo'
avvenire»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  secondo  le   modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:»; 
    d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero  la  nave  o
l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla
dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)  per
l'iscrizione nei registri di  un  Paese  estero  deve  presentare  la
richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED),  al
conservatore  unico  (UCON)  e  deve  ricevere  il  nulla  osta  alla
dismissione di bandiera da parte dello stesso. 
  2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia  il  nulla  osta  alla
dismissione di bandiera o alla demolizione di una unita'  da  diporto
entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della  richiesta.  Ai
fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o  alla  demolizione
di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della
legge 26 luglio 1984, n. 413. 
  2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui  all'articolo  15  della
legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni  di
cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla
demolizione si intende comunque rilasciato.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta l'art. 21 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.  21   (Cancellazione   dall'Archivio   telematico
          centrale delle unita' da diporto (ATCN)). - 1. (Abrogato). 
              2.   La   cancellazione   delle   unita'   da   diporto
          dall'Archivio telematico centrale delle unita'  da  diporto
          (ATCN) puo' avvenire, secondo le  modalita'  stabilite  nel
          regolamento di attuazione del presente codice: 
                a) per vendita o trasferimento all'estero; 
                b) per demolizione; 
                c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a
          quella dei natanti; 
                d) per passaggio ad altro registro; 
                e) per perdita effettiva o presunta. 
              2-bis. Il proprietario che intende  vendere  all'estero
          la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta',
          intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle
          unita' da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei  registri  di
          un Paese estero deve presentare la  richiesta,  tramite  lo
          Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore
          unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione
          di bandiera da parte dello stesso. 
              2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia  il  nulla
          osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una
          unita' da diporto entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Ai fini del  nulla  osta  alla
          dismissione di bandiera o alla demolizione di  una  nave  o
          imbarcazione da diporto, si applica l'art. 15  della  legge
          26 luglio 1984, n. 413. 
              2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'art.  15
          della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il  termine  di
          trenta giorni di cui al comma 2-ter,  il  nulla  osta  alla
          dismissione di  bandiera  o  alla  demolizione  si  intende
          comunque rilasciato.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 15 della
          legge 26 luglio 1984, n. 413  (Riordinamento  pensionistico
          dei lavoratori marittimi): 
              «Art. 15 (Dismissione di  bandiera  per  vendita  della
          nave a stranieri o per  demolizione).  -  Non  puo'  essere
          accordata dalle autorita' marittime  l'autorizzazione  alla
          dismissione di bandiera per vendita della nave a  stranieri
          o per demolizione della nave stessa, di cui  agli  articoli
          156 e 160 del  codice  della  navigazione,  se  non  previo
          accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di
          tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi  della
          nave interessata dalle procedure anzidette,  assistiti  dal
          privilegio di cui  all'art.  552  del  predetto  codice,  o
          dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di
          un congruo deposito cauzionale o  di  idonea  garanzia  dei
          crediti stessi nella misura e con le modalita'  determinate
          dall'Istituto.».