Art. 12 
 
                Esercizio abusivo di una professione 
 
  1. L'articolo 348 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 348  (Esercizio  abusivo  di  una  professione).  -  Chiunque
abusivamente esercita una professione per la quale e'  richiesta  una
speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da  sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. 
  La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la  confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato  e,
nel caso in cui  il  soggetto  che  ha  commesso  il  reato  eserciti
regolarmente una  professione  o  attivita',  la  trasmissione  della
sentenza medesima al competente  Ordine,  albo  o  registro  ai  fini
dell'applicazione  dell'interdizione  da  uno  a   tre   anni   dalla
professione o attivita' regolarmente esercitata. 
  Si applica la pena della reclusione da uno a cinque  anni  e  della
multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti  del  professionista
che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo  comma
ovvero ha diretto l'attivita' delle persone  che  sono  concorse  nel
reato medesimo». 
  2. All'articolo 589 del codice penale, dopo  il  secondo  comma  e'
inserito il seguente: 
  «Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una  professione
per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o  di
un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni». 
  3. All'articolo 590 del codice  penale,  dopo  il  terzo  comma  e'
inserito il seguente: 
  «Se i fatti di cui al secondo comma  sono  commessi  nell'esercizio
abusivo di una professione per la quale  e'  richiesta  una  speciale
abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per  lesioni
gravi e' della reclusione da sei mesi  a  due  anni  e  la  pena  per
lesioni gravissime e' della reclusione  da  un  anno  e  sei  mesi  a
quattro anni». 
  4. Il terzo comma dell'articolo 123 del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, di cui al regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e'
sostituito dal seguente: 
  «La detenzione di medicinali scaduti,  guasti  o  imperfetti  nella
farmacia e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
1.500 a euro 3.000, se risulta  che,  per  la  modesta  quantita'  di
farmaci, le modalita'  di  conservazione  e  l'ammontare  complessivo
delle riserve, si puo' concretamente escludere la  loro  destinazione
al commercio». 
  5. Il primo comma dell'articolo 141 del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, di cui al regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Chiunque, non trovandosi  in  possesso  della  licenza  prescritta
dall'articolo 140 o dell'attestato di  abilitazione  richiesto  dalla
normativa vigente,  esercita  un'arte  ausiliaria  delle  professioni
sanitarie e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.500 a euro 7.500». 
  6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39,  le
parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti:
«siano gia' incorsi». 
  7. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 86-ter (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati
per la commissione del reato di esercizio abusivo  della  professione
sanitaria). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  per
l'esercizio abusivo di una professione  sanitaria,  i  beni  immobili
confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, per essere destinati a finalita' sociali e assistenziali». 
  8. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio  2013,  n.  4,
dopo le  parole:  «delle  professioni  sanitarie»  sono  inserite  le
seguenti: «e relative attivita' tipiche o riservate per legge». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 348 del codice  penale,
          come sostituito dalla presente legge. 
              «Art. 348 (Esercizio abusivo  di  una  professione).  -
          Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale
          e' richiesta  una  speciale  abilitazione  dello  Stato  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa da euro 10.000 a euro 50.000. 
              La condanna comporta la pubblicazione della sentenza  e
          la confisca delle cose che servirono o furono  destinate  a
          commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto  che  ha
          commesso il reato eserciti regolarmente una  professione  o
          attivita',  la  trasmissione  della  sentenza  medesima  al
          competente   ordine,    albo    o    registro    ai    fini
          dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla
          professione o attivita' regolarmente esercitata. 
              Si applica la pena della reclusione  da  uno  a  cinque
          anni e della  multa  da  euro  15.000  a  euro  75.000  nei
          confronti del professionista che  ha  determinato  altri  a
          commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto
          l'attivita' delle  persone  che  sono  concorse  nel  reato
          medesimo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 589 del codice  penale,
          come modificato dalla presente legge: 
              « Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque  cagiona  per
          colpa [c.p. 43] la morte di una persona e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a cinque anni. 
              Se il fatto e' commesso con violazione delle norme  per
          la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e'  della
          reclusione da due a sette anni. 
              Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo  di  una
          professione  per  la  quale  e'  richiesta   una   speciale
          abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e'
          della reclusione da tre a dieci anni. 
              Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di  morte  di
          una o piu' persone e di lesioni di una o piu'  persone,  si
          applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu'  grave
          delle violazioni commesse aumentata fino al triplo,  ma  la
          pena non puo' superare gli anni quindici.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 590 del  codice  penale
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  590  (Lesioni  personali  colpose).  -  Chiunque
          cagiona ad altri per colpa una lesione personale e'  punito
          con la reclusione fino a tre mesi o con  la  multa  fino  a
          euro 309. 
              Se la lesione e' grave la pena e' della  reclusione  da
          uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se  e'
          gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
          multa da euro 309 a euro 1.239. 
              Se i fatti di cui al secondo comma  sono  commessi  con
          violazione delle norme per la prevenzione  degli  infortuni
          sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione
          da tre mesi a un anno o della multa  da  euro  500  a  euro
          2.000  e  la  pena  per  le  lesioni  gravissime  e'  della
          reclusione da uno a tre anni. 
              Se i fatti  di  cui  al  secondo  comma  sono  commessi
          nell'esercizio abusivo di una professione per la  quale  e'
          richiesta  una  speciale  abilitazione  dello  Stato  o  di
          un'arte sanitaria, la  pena  per  lesioni  gravi  e'  della
          reclusione da sei mesi a due anni e  la  pena  per  lesioni
          gravissime e' della reclusione da un  anno  e  sei  mesi  a
          quattro anni. 
              Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la  pena
          che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
          commesse, aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena  della
          reclusione non puo' superare gli anni cinque. 
              Il delitto e' punibile a querela della  persona  offesa
          [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e
          secondo capoverso,  limitatamente  ai  fatti  commessi  con
          violazione delle norme per la prevenzione  degli  infortuni
          sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o  che  abbiano
          determinato una malattia professionale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 123 del  regio  decreto
          27 luglio 1934, n. 1265, recante  «Approvazione  del  testo
          unico  delle  leggi  sanitarie  «,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 123. - l titolare della farmacia deve curare: 
                a) che  la  farmacia  sia  provvista  delle  sostanze
          medicinali prescritte come  obbligatorie  nella  farmacopea
          ufficiale; 
                b) che in essa si conservino e siano  ostensibili  al
          pubblico un esemplare  di  detta  farmacopea  e  uno  della
          tariffa ufficiale dei medicinali; 
                c) che sia conservata copia di tutte  le  ricette  e,
          qualora  si   tratti   di   veleni   somministrati   dietro
          ordinazione  di  medico-chirurgo   o   veterinario,   siano
          conservate le ricette originali, prendendo  nota  del  nome
          delle persone alle quali furono consegnate e dandone  copia
          all'acquirente che la domandi. 
              Il   contravventore   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000. 
              La  detenzione  di   medicinali   scaduti,   guasti   o
          imperfetti  nella  farmacia  e'  punita  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a  euro  3.000,  se
          risulta che,  per  la  modesta  quantita'  di  farmaci,  le
          modalita' di conservazione e l'ammontare complessivo  delle
          riserve,  si   puo'   concretamente   escludere   la   loro
          destinazione al commercio. 
              Nei casi preveduti nel presente articolo, il  prefetto,
          indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la
          sospensione dall'esercizio della farmacia da cinque  giorni
          ad un mese e, in caso  di  recidiva,  puo'  pronunciare  la
          decadenza dell'autorizzazione  ai  termini  dell'art.  113,
          lettera e).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 141  del  citato  regio
          decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 141. - Chiunque, non trovandosi in possesso della
          licenza  prescritta  dall'art.  140  o  dell'attestato   di
          abilitazione richiesto dalla  normativa  vigente,  esercita
          un'arte ausiliaria delle professioni  sanitarie  e'  punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.500  a
          euro 7.500. 
              Il   prefetto,   indipendentemente   dal   procedimento
          giudiziario per l'esercizio abusivo di  un'arte  ausiliaria
          delle professioni  sanitarie,  puo'  ordinare  la  chiusura
          temporanea  del  locale,  nel  quale   l'arte   sia   stata
          abusivamente  esercitata  e  il  sequestro  del   materiale
          destinato  all'esercizio  di  essa.  Il  provvedimento  del
          prefetto e' definitivo.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge  3
          febbraio 1989, n. 39, recante  «Modifiche  ed  integrazioni
          alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina
          della  professione  di  mediatore»  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  8.  -  1.  Chiunque  esercita   l'attivita'   di
          mediazione senza essere iscritto nel ruolo e' punito con la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa
          fra euro 7.500 e euro 15.000 ed e' tenuto alla restituzione
          alle parti  contraenti  delle  provvigioni  percepite.  Per
          l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione  della
          medesima  e  per  la  riscossione  delle  somme  dovute  si
          applicano le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689. 
              2. A coloro che siano gia' incorsi  nella  sanzione  di
          cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto
          liberatorio, si applicano le pene  previste  dall'art.  348
          del codice penale, nonche' l'art. 2231 del codice civile. 
              3. La condanna importa la pubblicazione della  sentenza
          nelle forme di legge.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  86-ter  del  decreto
          legislativo 28 luglio  1989,  n.  217,  recante  «Norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale», inserito dalla presente legge: 
              «Art.  86-ter  (Destinazione  dei  beni  confiscati  in
          quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio
          abusivo della professione sanitaria).  -  1.  Nel  caso  di
          condanna o di applicazione della pena  su  richiesta  delle
          parti a norma dell'art.  444  del  codice  per  l'esercizio
          abusivo di  una  professione  sanitaria,  i  beni  immobili
          confiscati sono trasferiti al  patrimonio  del  comune  ove
          l'immobile  e'  sito,  per  essere  destinati  a  finalita'
          sociali e assistenziali». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  14
          gennaio 2013, n. 4, recante  «Disposizioni  in  materia  di
          professioni  non  organizzate»,   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Oggetto  e  definizioni).  -  1.  La  presente
          legge, in attuazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione  e  nel  rispetto  dei  principi   dell'Unione
          europea  in  materia  di  concorrenza  e  di  liberta'   di
          circolazione, disciplina le professioni non organizzate  in
          ordini o collegi. 
              2. Ai fini della presente legge, per  "professione  non
          organizzata in ordini o  collegi",  di  seguito  denominata
          "professione",  si  intende  l'attivita'  economica,  anche
          organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
          favore di terzi, esercitata abitualmente e  prevalentemente
          mediante lavoro intellettuale, o comunque con  il  concorso
          di questo, con esclusione  delle  attivita'  riservate  per
          legge a soggetti  iscritti  in  albi  o  elenchi  ai  sensi
          dell'art.  2229  del  codice  civile,   delle   professioni
          sanitarie e relative  attivita'  tipiche  o  riservate  per
          legge  e  delle  attivita'  e  dei  mestieri   artigianali,
          commerciali  e  di  pubblico  esercizio   disciplinati   da
          specifiche normative. 
              3. Chiunque svolga una  delle  professioni  di  cui  al
          comma 2 contraddistingue  la  propria  attivita',  in  ogni
          documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso
          riferimento,  quanto  alla  disciplina  applicabile,   agli
          estremi della presente legge. L'inadempimento  rientra  tra
          le pratiche  commerciali  scorrette  tra  professionisti  e
          consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206,  ed  e'  sanzionato  ai  sensi  del  medesimo
          codice. 
              4. L'esercizio della professione e'  libero  e  fondato
          sull'autonomia, sulle  competenze  e  sull'indipendenza  di
          giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi
          di  buona  fede,  dell'affidamento  del  pubblico  e  della
          clientela,  della  correttezza,  dell'ampliamento  e  della
          specializzazione   dell'offerta    dei    servizi,    della
          responsabilita' del professionista. 
              5. La professione e' esercitata in  forma  individuale,
          in forma associata, societaria, cooperativa o  nella  forma
          del lavoro dipendente.».