Art. 12 
 
Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio  di  edilizia  residenziale
  pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica 
 
  1. Dopo l'articolo 3 del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di  edilizia
residenziale  pubblica  per  gli  autori  di  delitti   di   violenza
domestica). - 1. In caso di condanna,  anche  non  definitiva,  o  di
applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti   ai   sensi
dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale  per  i  reati,
consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572,  575,  578,  582,
583,  584,  605,  609-bis,  609-ter,  609-quinquies,   609-sexies   e
609-octies del codice penale, commessi all'interno della  famiglia  o
del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in  passato,
da un vincolo di matrimonio, da unione  civile  o  da  una  relazione
affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione,  anche  in
passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in
tal caso le altre  persone  conviventi  non  perdono  il  diritto  di
abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono, quale  livello  essenziale  delle  prestazioni  ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
alla regolamentazione dell'assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica in conformita' alla presente disposizione».