Art. 12 
 
Violazioni in materia di termine minimo  di  conservazione,  data  di
  scadenza  e  data  di  congelamento  di  cui  all'articolo   24   e
  all'allegato X del regolamento 
 
  1. La violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  24  ed
all'allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all'indicazione
del termine minimo di  conservazione,  fatte  salve  le  deroghe  ivi
previste, comporta  l'applicazione  al  soggetto  responsabile  della
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
1.000 euro a 8.000 euro. 
  2. La violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  24  ed
all'allegato  X,  paragrafi  2  e  3,   del   regolamento,   relative
all'indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data
di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e  i  prodotti
della pesca non trasformati congelati, fatte  salve  le  deroghe  ivi
previste, comporta  l'applicazione  al  soggetto  responsabile  della
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
2.000 euro a 16.000 euro.  Le  diciture  relative  alle  carni,  alle
preparazioni di carne ed ai prodotti  della  pesca  non  trasformati,
surgelati conformemente alle norme dell'Unione europea, per le  quali
gli obblighi di cui all'allegato  X,  paragrafo  3,  del  regolamento
vengono ottemperati riportando in etichetta l'espressione  «Surgelato
il ...», in luogo dell'espressione «Congelato il ...»  prevista  alla
lettera a), non comportano l'applicazione delle sanzioni  di  cui  al
presente articolo. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  quando  un  alimento  e'
ceduto a qualsiasi titolo o esposto per  la  vendita  al  consumatore
finale oltre la sua data di scadenza, ai  sensi  dell'articolo  24  e
dell'allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che  espone
l'alimento e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.