Art. 12. Composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di ... (elencare il numero) membri eletti dall'Assemblea ordinaria. 2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede secondo le modalita' ed i sistemi di voto previsti da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto. 3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il Direttore generale del Consorzio. 4. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito se sono adeguatamente rappresentati i consiglieri eletti. 5. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3 del presente statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea. A titolo esemplificativo il Consiglio di amministrazione: a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente fra i propri componenti, fatta salva l'ipotesi prevista all'articolo 14, comma 2; b) determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore generale; c) convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno; d) conserva il libro dei partecipanti e provvede al suo costante aggiornamento; e) definisce la ripartizione delle quote assembleari in conformita' alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento; f) redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; g) redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile; h) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entita' degli eventuali contributi di partecipazione e del contributo ambientale annuale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), c) e d), a carico dei partecipanti e stabilisce le modalita' del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; i) predispone il piano specifico di prevenzione previsto all'articolo 3, comma 8, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; l) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea straordinaria per l'approvazione; m) adotta il programma pluriennale e annuale di attivita' del Consorzio; n) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente e ai rapporti di prestazione d'opera professionale; o) delibera sulle eventuali proposte di accordi di cui all'articolo 3, comma 7; p) delibera su tutte le materie di cui all'articolo 4; q) nomina e revoca il Direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso; r) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalita' della gestione amministrativa interna; s) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di adesione deve essere motivata e comunicata al Centro di coordinamento; t) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei partecipanti nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entita'; u) autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti; v) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio; z) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il Centro di coordinamento, gli altri Consorzi costituiti ed operanti ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; aa) delibera motivatamente sull'esclusione dei partecipanti e ne da' comunicazione al Centro di coordinamento; bb) effettua annualmente al Comitato di vigilanza e controllo l'autocertificazione di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; cc) costituisce gli eventuali fondi di riserva, di cui all'articolo 6, comma 5 e delibera in merito all'impiego degli stessi nei casi di cui all'articolo 6, comma 4. 6. Il Consiglio di amministrazione puo': a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei partecipanti; b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate attivita'. 7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione puo' delegare al Presidente e al Vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione puo' altresi' affidare al Presidente o al Vicepresidente o al Direttore generale specifici incarichi. 8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati al comma 5, lettere e) e f).