Art. 12 
 
Proroga  Fondo  di  cui   all'articolo   37,   secondo   comma,   del
  decreto-legge  26   ottobre   1970,   n.   745,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 
 
  1. Al fine di consentire il proseguimento  per  l'anno  2018  delle
attivita' di sostegno alle esportazioni italiane gia' finanziate  con
l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  al
Fondo di cui all'articolo 37, secondo  comma,  del  decreto-legge  26
ottobre 1970, n.745, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18
dicembre 1970, n. 1034, e' attribuito l'importo  di  160  milioni  di
euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per
l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano  a  27,6
milioni di euro per l'anno 2020, 27,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni  di  euro
per l'anno 2023, a 33,4 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  a  54,9
milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di  euro  per  l'anno
2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di  euro
per l'anno 2028, a 47,1 milioni di  euro  per  l'anno  2029,  a  39,7
milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di  euro  per  l'anno
2031, a  25,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2032,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, si provvede: 
    a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a  110  milioni
di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   37,   comma   6,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni   dal   2019   al   2032,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2018,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
    c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di
euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023,  a  18,4
milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di  euro  per  l'anno
2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di  euro
per l'anno 2027, a 38,3 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  a  32,1
milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di  euro  per  l'anno
2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di  euro
per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.