Art. 12 
 
               Definizione di intermediari finanziari 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 96, comma 5, nel testo in vigore fino al  periodo
d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2018,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione
nonche' alle societa' capogruppo di gruppi assicurativi»; 
    b) all'articolo 106: 
      1) al comma 3, le parole «enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  87»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «intermediari finanziari»; 
      2) al comma 4, le parole «enti  creditizi  e  finanziari»  sono
sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»; 
    c) all'articolo 113: 
      1) ai comma 1 e 5, le parole «enti creditizi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «intermediari finanziari»; 
      2) al comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «enti  creditizi  o
finanziari»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «intermediari
finanziari»; 
      3) al comma 6, le parole:  «ente  creditizio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «intermediario finanziario»; 
    d) dopo l'articolo 162 e' inserito  il  seguente:  «Art.  162-bis
(Intermediari finanziari e societa' di partecipazione). - 1. Ai  fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si
definiscono: 
      a) intermediari finanziari: 
        1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera  c),
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  e  i  soggetti  con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le  medesime
caratteristiche; 
        2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
        3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
        4) i soggetti che esercitano in via  esclusiva  o  prevalente
l'attivita'  di  assunzione   di   partecipazioni   in   intermediari
finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1); 
      b) societa'  di  partecipazione  finanziaria:  i  soggetti  che
esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni in intermediari finanziari; 
      c) societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati: 
        1) i soggetti che esercitano in via  esclusiva  o  prevalente
l'attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli
intermediari finanziari; 
        2) i soggetti che svolgono attivita' non  nei  confronti  del
pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in
materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli  106,
comma 3, 112, comma 3 e 114  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis,  della  legge
30 aprile 1999, n. 130. 
  2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di  attivita'
di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari  sussiste,
quando, in base ai dati del bilancio  approvato  relativo  all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare  complessivo  delle  partecipazioni  in
detti  intermediari  finanziari   e   altri   elementi   patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi  gli
impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia  superiore  al
50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni
ad erogare fondi e le garanzie rilasciate. 
  3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di  attivita'
di  assunzione  di   partecipazioni   in   soggetti   diversi   dagli
intermediari  finanziari  sussiste,  quando,  in  base  ai  dati  del
bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso,  l'ammontare
complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e  altri  elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati,
sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.». 
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, le parole «Per  le  banche  e  gli  altri  enti  e
societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per gli intermediari finanziari»; 
    2) al comma 2, le parole «diversi dalle banche»  sono  sostituite
dalle seguenti: «diversi dai soggetti di cui al comma 1»; 
    3) al comma 9, le parole:  «Per  le  societa'  la  cui  attivita'
consiste,  in  via  esclusiva  o  prevalente,  nella  assunzione   di
partecipazioni in societa'  esercenti  attivita'  diversa  da  quella
creditizia  o  finanziaria,   per   le   quali   sussista   l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113  del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale
dei soggetti operanti nel settore finanziario» sono sostituite  dalle
seguenti: «Per  le  societa'  di  partecipazione  non  finanziaria  e
assimilati»; 
    3. Al comma 65 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,  n.
208, le parole «Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Per gli intermediari finanziari»; 
    4. Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto
2010,  n.  141,  e'  sostituito  dal  seguente:  «10.  Gli   obblighi
comunicativi di cui all'articolo 7, sesto  e  undicesimo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,
permangono  nei  confronti  delle  societa'  di  partecipazione   non
finanziaria  e  assimilati  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 
  5. All'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 43-ter del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le  parole
«del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  87»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136» e le
parole «dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87  del  1992»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 36 del predetto decreto  n.
136 del 2015». 
 
          Note all'art. 12: 
 
              Il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 106 (Svalutazione dei  crediti  e  accantonamenti
          per rischi su crediti). - 1. Le  svalutazioni  dei  crediti
          risultanti  in  bilancio,  per  l'importo  non  coperto  da
          garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di  beni
          e  dalle  prestazioni  di  servizi  indicate  nel  comma  1
          dell'art. 85, sono  deducibili  in  ciascun  esercizio  nel
          limite dello 0,50  per  cento  del  valore  nominale  o  di
          acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite  si
          tiene conto anche di accantonamenti per rischi su  crediti.
          La  deduzione  non  e'  piu'  ammessa  quando   l'ammontare
          complessivo delle svalutazioni e  degli  accantonamenti  ha
          raggiunto  il  5  per  cento  del  valore  nominale  o   di
          acquisizione dei crediti risultanti in bilancio  alla  fine
          dell'esercizio. 
              2.  Le  perdite  sui  crediti  di  cui  al   comma   1,
          determinate  con  riferimento  al  valore  nominale  o   di
          acquisizione dei crediti stessi, sono  deducibili  a  norma
          dell'art.  101,  limitatamente  alla   parte   che   eccede
          l'ammontare  complessivo   delle   svalutazioni   e   degli
          accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.  Se  in  un
          esercizio  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e
          degli accantonamenti dedotti eccede  il  5  per  cento  del
          valore nominale o di acquisizione dei crediti,  l'eccedenza
          concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 
              3. Per gli intermediari finanziari, le  svalutazioni  e
          le perdite  su  crediti  verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a tale titolo e  le  perdite  realizzate  mediante
          cessione a titolo  oneroso  sono  deducibili  integralmente
          nell'esercizio in cui sono rilevate in  bilancio.  Ai  fini
          del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse  da
          quelle realizzate mediante cessione  a  titolo  oneroso  si
          assumono  al  netto   delle   rivalutazioni   dei   crediti
          risultanti in bilancio. 
              [3-bis. Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a
          decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
          dicembre 2009, limitatamente all'ammontare  che  eccede  la
          media  dei  crediti  erogati  nei  due  periodi   d'imposta
          precedenti, diversi da quelli assistiti da  garanzia  o  da
          misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato,
          da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o
          indirettamente dallo Stato,  le  percentuali  di  cui  allo
          stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento.  L'ammontare
          delle svalutazioni eccedenti il detto limite e'  deducibile
          in quote costanti nei nove esercizi successivi. ] 
              4. Per gli intermediari finanziari  nell'ammontare  dei
          crediti  rilevanti  ai  fini  del  presente   articolo   si
          comprendono  anche  quelli  impliciti  nei   contratti   di
          locazione finanziaria. 
              5.». 
              Il testo dell'art. 113 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
          premesse, cosi' recita: 
              «Art. 113 (Partecipazioni acquisite per il recupero  di
          crediti bancari). - 1. Gli intermediari finanziari  possono
          optare per la non applicazione del regime di  cui  all'art.
          87  alle   partecipazioni   acquisite   nell'ambito   degli
          interventi finalizzati al recupero di crediti  o  derivanti
          dalla conversione in azioni di nuova emissione dei  crediti
          verso imprese in temporanea  difficolta'  finanziaria,  nel
          rispetto delle disposizioni  di  vigilanza  per  le  banche
          emanate da parte di Banca d'Italia ai  sensi  dell'art.  23
          della legge 28 dicembre 2005 n. 262. 
              2. L'opzione di cui al comma 1 puo'  essere  esercitata
          quando sussistono: 
                a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per  il
          recupero dei crediti, i motivi di convenienza  rispetto  ad
          altre  forme  alternative  di  recupero  dei  crediti,   le
          modalita' ed i tempi previsti per il  recupero  e,  ove  si
          tratti di partecipazioni dirette nella societa'  debitrice,
          che l'operativita' di quest'ultima sara' limitata agli atti
          connessi  con  il  realizzo   e   la   valorizzazione   del
          patrimonio; 
                b) nel caso di conversione di crediti,  gli  elementi
          che  inducono  a  ritenere  temporanea  la  situazione   di
          difficolta'  finanziaria  del  debitore,   ragionevoli   le
          prospettive di riequilibrio  economico  e  finanziario  nel
          medio periodo ed economicamente conveniente la  conversione
          rispetto  ad  altre  forme  alternative  di  recupero   dei
          crediti;  inoltre  il  piano  di  risanamento  deve  essere
          predisposto da piu' intermediari finanziari  rappresentanti
          una quota elevata dell'esposizione  debitoria  dell'impresa
          in difficolta'. 
              3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei  confronti
          della societa' di cui si acquisisce la  partecipazione,  la
          rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni  II
          e III del presente capo e della facolta' prevista dall'art.
          115 fino all'esercizio in cui mantenga  il  possesso  delle
          partecipazioni di cui sopra. 
              4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2  e
          3,  l'opzione  di  cui  al  comma  1  comporta,   ai   fini
          dell'applicazione degli articoli 101, comma 5,  e  106,  da
          parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti
          estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle
          quote di partecipazioni  successivamente  sottoscritte  per
          effetto dell'esercizio del relativo  diritto  d'opzione,  a
          condizione  che  il  valore  dei  crediti  convertiti   sia
          trasferito alle azioni ricevute. 
              5. Gli  intermediari  finanziari  possono  interpellare
          l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma  1,  lettera
          b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto
          dei diritti del  contribuente.  La  relativa  istanza  deve
          indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 
              6.  L'  intermediario  finanziario  che   non   intende
          applicare il regime di cui all'art. 87 ma non ha presentato
          l'istanza di  interpello  prevista  dal  comma  5,  ovvero,
          avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
          segnalare nella  dichiarazione  del  redditi  gli  elementi
          conoscitivi  essenziali  indicati  con  provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate.». 
              Il  testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo   15
          dicembre 1997, n. 446, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle banche e di altri enti e societa'  finanziari).
          -  1.  Per  gli  intermediari  finanziari,   e   successive
          modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi  commi,
          la base imponibile e'  determinata  dalla  somma  algebrica
          delle  seguenti  voci  del  conto  economico   redatto   in
          conformita' agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi
          ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto  legislativo  28
          febbraio 2005, n. 38: 
                a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
          dei dividendi; 
                b) ammortamenti dei beni materiali e  immateriali  ad
          uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; 
                c) altre spese amministrative per un importo pari  al
          90 per cento; 
                c-bis) rettifiche  e  riprese  di  valore  nette  per
          deterioramento  dei   crediti,   limitatamente   a   quelle
          riconducibili ai crediti verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a tale titolo. 
              2. Per le societa' di intermediazione mobiliare  e  gli
          intermediari, diversi dai  soggetti  di  cui  al  comma  1,
          abilitati allo  svolgimento  dei  servizi  di  investimento
          indicati nell'art. 1 del testo unico delle disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  iscritti  nell'albo
          previsto dall'art. 20 dello stesso decreto, assume  rilievo
          la  differenza  tra  la  somma  degli  interessi  attivi  e
          proventi assimilati relativi alle operazioni di  riporto  e
          di pronti contro termine e le commissioni  attive  riferite
          ai servizi prestati dall'intermediario  e  la  somma  degli
          interessi  passivi  e  oneri   assimilati   relativi   alle
          operazioni di riporto e  di  pronti  contro  termine  e  le
          commissioni   passive   riferite   ai   servizi    prestati
          dall'intermediario. 
              3. Per le societa' di  gestione  dei  fondi  comuni  di
          investimento, di cui  al  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni, si assume la differenza tra  le  commissioni
          attive e passive. 
              4.  Per  le  societa'  di   investimento   a   capitale
          variabile, si assume la differenza tra  le  commissioni  di
          sottoscrizione e le commissioni passive dovute  a  soggetti
          collocatori. 
              5. Per i soggetti indicati nei  commi  2,  3  e  4,  si
          deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e  c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata. 
              6. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          secondo i criteri contenuti nei provvedimenti  della  Banca
          d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,  adottati  ai
          sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
          n.  38,  e  pubblicati  rispettivamente   nei   supplementi
          ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio  2006
          e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4  dell'art.
          5. 
              7. Per la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  dei
          cambi, per i quali assumono rilevanza i  bilanci  compilati
          in conformita' ai criteri di  rilevazione  e  di  redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto del Sistema europeo di  banche  centrali  (SEBC)  e
          alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia,  la
          base imponibile e' determinata dalla somma algebrica  delle
          seguenti componenti: 
                a) interessi netti; 
                b) risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni  e
          tariffe; 
                c) costi per servizi di produzione di banconote; 
                d) risultato netto della redistribuzione del  reddito
          monetario; 
                e) ammortamenti delle  immobilizzazioni  materiali  e
          immateriali, nella misura del 90 per cento; 
                f) spese di amministrazione, nella misura del 90  per
          cento. 
              8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non  e'
          comunque ammessa la deduzione: dei costi,  dei  compensi  e
          degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'art. 11; della quota  interessi  dei  canoni  di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto;  dell'imposta
          comunale sugli immobili di cui al  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504. Per le societa'  di  intermediazione
          mobiliare di cui  al  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi  passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura  del  96  per  cento  del  loro  ammontare.  I
          contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge,   fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              9. Per le societa' di partecipazione non finanziaria  e
          assimilati, la base imponibile e'  determinata  aggiungendo
          al risultato derivante  dall'applicazione  dell'art.  5  la
          differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e
          gli interessi passivi e  oneri  assimilati.  Gli  interessi
          passivi  concorrono  alla  formazione  del   valore   della
          produzione  nella  misura  del  96  per  cento   del   loro
          ammontare.». 
              Il testo del  comma  65  dell'art.  1  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, citata nelle note all'art.  5,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «65. Per  gli  intermediari  finanziari,  escluse  le
          societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento  e  le
          societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e per la Banca  d'Italia,  l'aliquota  di  cui
          all'art. 77 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 3,5 punti
          percentuali.». 
              Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 13 agosto
          2010,  n.  141  (Attuazione  della   direttiva   2008/48/CE
          relativa ai contratti di credito  ai  consumatori,  nonche'
          modifiche del titolo VI del testo unico bancario -  decreto
          legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei
          soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti  in
          attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi) pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010,  n.  207,  S.O.,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -  1.
          Fermo restando quanto previsto  dall'art.  37  del  decreto
          legislativo 27  gennaio  2010,  n.  11,  per  le  attivita'
          diverse dalla  prestazione  di  servizi  di  pagamento  gli
          intermediari finanziari e  i  confidi  che,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          risultano iscritti nell'elenco  generale  di  cui  all'art.
          106, nell'elenco speciale  di  cui  all'art.  107  o  nella
          sezione  di  cui  all'art.  155,  comma  4,   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigenti  alla  data
          del  4  settembre  2010,  nonche'  le  societa'  fiduciarie
          previste dall'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente  decreto
          legislativo possono continuare a operare per un periodo  di
          12  mesi  successivi  al  completamento  degli  adempimenti
          indicati al comma 3. 
              2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e
          comunque fino al completamento degli adempimenti di cui  al
          comma 4, la  Banca  d'Italia  continua  a  tenere  l'elenco
          generale, l'elenco speciale e le sezioni separate  previste
          dalle disposizioni del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010;  fino
          al completamento degli  adempimenti  indicati  al  comma  3
          possono  essere  iscritti  nuovi  soggetti,  ai  quali   si
          applicano i commi 1, 4 e 8. 
              3. L'iscrizione  nell'albo  e  negli  elenchi  previsti
          dalla disciplina introdotta con il presente Titolo  III  e'
          subordinata  all'emanazione  delle  disposizioni  attuative
          nonche', per l'elenco previsto all'art. 112, comma  1,  del
          decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385,  alla
          costituzione   del   relativo   Organismo;   le   Autorita'
          competenti  provvedono  all'emanazione  delle  disposizioni
          attuative e alla nomina dei  componenti  dell'Organismo  di
          cui all'art. 112-bis del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, al piu' tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini
          della costituzione dell'Organismo, i primi componenti  sono
          nominati con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, su  proposta  della  Banca  d'Italia.  L'Organismo
          provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione
          dell'aliquota contributiva a carico  degli  iscritti,  alla
          raccolta  dei  fondi  necessari  al  suo  funzionamento  ed
          all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni  di  cui
          all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385, entro il termine del 30 settembre 2013.  Decorso  tale
          termine, l'Organismo e' regolato  secondo  le  disposizioni
          dell'art. 112-bis vigente. 
              4. Per assicurare  un  passaggio  ordinato  alla  nuova
          disciplina introdotta con il presente titolo III: 
                a)  entro  il  termine  indicato  al  comma  1,   gli
          intermediari finanziari che alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto legislativo esercitano  nei  confronti
          del pubblico l'attivita' di  assunzione  di  partecipazioni
          ivi compresi quelli di  cui  all'art.  155,  comma  2,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  abrogato  ai
          sensi dell'art. 8 del presente decreto, chiedono alla Banca
          d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma  1,
          attestando di non esercitare attivita' riservate  ai  sensi
          di legge; 
                b)  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  delle
          disposizioni  attuative  del  presente  Titolo   III,   gli
          intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art.  107  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
          data  del  4  settembre  2010  o  inclusi  nella  vigilanza
          consolidata bancaria, che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto legislativo esercitano l'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti   sotto   qualsiasi   forma,
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione all'albo di cui all'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente  decreto.  L'istanza  e'  corredata   della   sola
          documentazione attestante il rispetto delle  previsioni  di
          cui all'art. 107, comma 1, lettere c), d), e)  ed  f),  del
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto legislativo; 
                c) almeno sei mesi prima della scadenza  del  termine
          indicato al comma 1, gli intermediari iscritti  nell'elenco
          di cui all'art. 106 o in quello di  cui  all'art.  107  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla
          data del 4 settembre  2010,  che  esercitano  attivita'  di
          intermediazione in cambi, chiedono alla Banca  d'Italia  la
          cancellazione dagli elenchi, attestando di  non  esercitare
          attivita' riservate ai sensi di  legge.  Agli  intermediari
          iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 o in quello di cui
          all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano
          attivita' di intermediazione in cambi rimane in  ogni  caso
          preclusa l'attivita' rientrante nell'ambito di applicazione
          dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, come modificato dal presente decreto; 
                d) almeno tre mesi prima della scadenza  del  termine
          indicato  al  comma  1,  le  societa'  fiduciarie  previste
          all'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24  febbraio
          1998,  n.  58,  come  modificato  dal   presente   decreto,
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione alla  sezione  separata  dell'albo  di  cui
          all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385 come  modificato  dal  presente  decreto.  In  pendenza
          dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare  ad
          operare anche oltre il termine previsto dal comma 1; 
                e) almeno tre mesi prima della scadenza  del  termine
          indicato al  comma  1,  gli  altri  soggetti  ivi  indicati
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione  all'albo  di  cui  all'art.  106,   ovvero
          istanza di iscrizione nell'elenco di  cui  all'art.  111  o
          nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco  di  cui
          all'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1°  settembre
          1993, n. 385, come  modificato  dal  presente  decreto.  In
          pendenza  dell'istanza  di  autorizzazione,  essi   possono
          continuare ad operare anche oltre il termine  previsto  dal
          comma 1. 
              5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui
          al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti  ivi  indicati
          deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano
          il proprio oggetto sociale, eliminando  il  riferimento  ad
          attivita' riservate ai sensi  di  legge.  Per  le  societa'
          fiduciarie di  cui  al  comma  4  il  mancato  accoglimento
          dell'istanza comporta la decadenza  dell'autorizzazione  di
          cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 
              6. Decorsi i termini  stabiliti,  i  soggetti  che  non
          abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione  o
          cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b),  c)  ed
          e)  deliberano  la  liquidazione  della   societa'   ovvero
          modificano  il  proprio  oggetto  sociale,  eliminando   il
          riferimento ad attivita' riservate ai sensi  di  legge.  Le
          societa' fiduciarie di cui  al  comma  4  che  non  abbiano
          presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano
          le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione  nella
          speciale sezione dell'albo di cui all'art. 106 del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto. In mancanza, decade  l'autorizzazione  di
          cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 
              7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo  sono  soppressi  gli  elenchi  previsti  dagli
          articoli 113 e 155, comma  5  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del  4  settembre
          2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano  ai
          cambiavalute gli articoli 11 e 115  T.u.l.p.s.  e  relative
          disposizioni di attuazione. 
              8.  Fino  alla  data  di  entrata   di   vigore   delle
          disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e,  per
          i soggetti di cui ai commi 1 e  2,  fino  al  completamento
          degli  adempimenti  di  cui  al  comma  4,  continuano   ad
          applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli  I  e  II  del
          presente  decreto  legislativo,  le   norme   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite
          dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni
          di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133,
          139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli  articoli
          113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad
          applicarsi le norme sostituite dall'art. 9, commi  1  e  2.
          Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'art. 9,  comma
          4, all'albo previsto dall'art. 106 del decreto  legislativo
          1° settembre 1993,  n.  385,  deve  intendersi,  fino  alla
          scadenza del periodo indicato al comma  1,  primo  periodo,
          anche  all'elenco  previsto  dall'art.  107   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  previgente.  L'art.
          3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua  ad
          applicarsi fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni delle Autorita' creditizie volte ad assicurare
          la  continuita'  delle  segnalazioni  relative  ai  crediti
          cartolarizzati;   le   Autorita'   vi   provvedono    entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Ai soggetti cessionari  di  cui  all'art.
          7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'art.  3,  comma
          3, della medesima legge continua ad  applicarsi  fino  alla
          data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni  attuative
          indicate all'art. 9, comma 3, del presente decreto. 
              8-bis. Fino  alla  data  di  entrata  di  vigore  delle
          disposizioni di attuazione del presente Titolo III,  l'art.
          106 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
          vigente  alla  data  del  4  settembre  2010,  continua  ad
          applicarsi,  ad  eccezione  del  comma   7,   limitatamente
          all'attivita'  di  concessione   di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione
          di cui all'art.  106,  comma  3,  del  decreto  legislativo
          1°(gradi) settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal
          presente decreto, non configura esercizio nei confronti del
          pubblico l'attivita' di  rilascio  di  garanzie  quando  il
          garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo
          gruppo. Per gruppo si intendono le societa' controllanti  e
          controllate ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile
          nonche' le societa' controllate dalla stessa controllante. 
              8-ter. L'Organismo di cui all'art. 112-bis del  decreto
          legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n.  385,  si  intende
          costituito, ai sensi e per gli effetti  delle  disposizioni
          del presente decreto, alla data  di  avvio  della  gestione
          dell'elenco. 
              8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi
          da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis  e
          113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e'
          comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              9.   A   decorrere   dall'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le
          disposizioni  legislative  che   fanno   riferimento   agli
          intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui  agli
          articoli 106 o 107 del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigenti alla data del 4  settembre  2010,  si
          intendono riferite agli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo di cui all'art. 106 del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto. Le disposizioni legislative che fanno  riferimento
          ai confidi iscritti nella sezione separata  dell'elenco  di
          cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.  385,  vigente  alla  data  del  4  settembre  2010,  si
          intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto
          dall'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, come modificato dal presente decreto;  quelle
          che  fanno  riferimento  ai  confidi  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, vigente alla data del 4  settembre  2010,  si
          intendono riferite ai confidi iscritti  nell'albo  previsto
          dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, come modificato  dal  presente  decreto.  Ai  soggetti
          abilitati ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, si applica l'art. 2 della legge 7 marzo  1996,  n.
          108. 
              10. Gli obblighi comunicativi di cui all'art. 7,  sesto
          e  undicesimo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  permangono  nei
          confronti delle societa' di partecipazione non  finanziaria
          e assimilati di cui alla lettera c) del comma  1  dell'art.
          162-bis del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'art. 106
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              10-bis.  La  Banca  d'Italia  pubblica   l'elenco   dei
          soggetti, operanti alla data  dell'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, che  continuano  a  svolgere  la  propria
          attivita' ai sensi dell'art. 112, comma 7, come  modificato
          dal presente decreto.». 
              Il testo dell'art. 43-ter del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni
          sulla riscossione delle  imposte  sul  reddito)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre  1973,  n.  268,  S.O.,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito  del
          gruppo). - Le  eccedenze  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui   redditi
          risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
          enti appartenenti ad un gruppo possono  essere  cedute,  in
          tutto o in parte, a una o piu' societa'  o  all'ente  dello
          stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita'  di  cui
          agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18  novembre  1923,
          n. 2440. 
              Nei  confronti  dell'amministrazione   finanziaria   la
          cessione delle  eccedenze  e'  efficace  a  condizione  che
          l'ente o societa' cedente indichi nella  dichiarazione  gli
          estremi dei soggetti cessionari  e  gli  importi  ceduti  a
          ciascuno di essi. 
              In caso di  cessione  dell'eccedenza  dell'imposta  sul
          reddito delle societa' risultante dalla  dichiarazione  dei
          redditi del consolidato di cui all'art. 122 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          mancata indicazione degli estremi del soggetto  cessionario
          e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai  sensi
          del secondo comma. In tale caso si applica la  sanzione  di
          cui  all'art.  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita. 
              Agli effetti  del  presente  articolo  appartengono  al
          gruppo l'ente o societa'  controllante  e  le  societa'  da
          questo controllate; si considerano controllate le  societa'
          per azioni, in accomandita per azioni e  a  responsabilita'
          limitata le cui azioni o quote sono possedute  dall'ente  o
          societa' controllante o tramite altra societa'  controllata
          da  questo  ai  sensi  del  presente   articolo   per   una
          percentuale superiore al 50 per  cento  del  capitale,  fin
          dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello  cui
          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
          del presente articolo si  applicano,  in  ogni  caso,  alle
          societa' e agli enti tenuti  alla  redazione  del  bilancio
          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
          n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e
          alle  imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito   delle
          persone  giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui   alla
          lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
          127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
          2 dell'art. 36 del predetto decreto n. 136 del 2015. 
              Si applicano le  disposizioni  del  comma  2  dell'art.
          43-bis.».