Art. 120.
     Disposizioni particolari sulla pubblicita' presso i medici

  1.  La  documentazione  sul  medicinale, ad eccezione del riassunto
delle  caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi dell'articolo
8,  comma  3, lettera o), deve essere depositata presso l'AIFA, prima
dell'inizio  della  campagna  pubblicitaria  e puo' essere fornita al
medico dall'impresa farmaceutica se sono trascorsi dieci giorni dalla
data  di  deposito.  La  data  di  deposito  deve essere indicata nel
materiale divulgato.
  2.  L'AIFA  puo', in qualsiasi momento, con provvedimento motivato,
anche  tenuto conto delle linee guida di cui al comma 2 dell'articolo
119, vietare o sospendere la divulgazione della documentazione di cui
al  comma  1,  se  la  ritiene  in  contrasto con le disposizioni e i
principi del presente decreto.
  3.  Tutte  le informazioni contenute nella documentazione di cui al
comma   1   devono   essere   esatte,   aggiornate,   verificabili  e
sufficientemente  complete  per  permettere al destinatario di essere
adeguatamente    informato    sull'effetto    terapeutico   e   sulle
caratteristiche  del medicinale. Le informazioni stesse devono essere
conformi alla documentazione presentata ai fini del rilascio dell'AIC
del medicinale o ai suoi aggiornamenti.
  4.  Gli  articoli,  le  tabelle  e le altre illustrazioni tratte da
riviste  mediche  o  da  opere  scientifiche devono essere riprodotti
integralmente e fedelmente, con l'indicazione esatta della fonte. Non
sono  consentite  citazioni  che,  avulse  dal  contesto  da cui sono
tratte, possono risultare parziali o distorsive.
  5.  La  pubblicita'  rivolta ai medici puo' essere realizzata anche
attraverso  visite  dei medesimi ai laboratori e ai centri di ricerca
delle  imprese  farmaceutiche,  purche' siano orientate allo sviluppo
delle  conoscenze  nei  settori  della chimica, tecnica farmaceutica,
farmacologia, tossicologia, biotecnologie e biochimica.