Art. 120 
Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna 
  1. Il piano  di  emergenza  esterna  deve  essere  riesaminato  dal
prefetto e dal Comitato provinciale di cui all'articolo 118  in  caso
di modifiche rilevanti dei presupposti tecnici  di  cui  all'articolo
117, e comunque ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti
nelle  circostanze  precedentemente   valutate,   e   particolarmente
nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalita' per l'impiego dei
mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della
sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli
aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con  le  proce-
dure di cui agli articoli 118 e 119. 
  2. In caso di disattivazione dell'impianto nucleare,  il  piano  di
emergenza viene periodicamente riesaminato  ed  adeguato  e,  se  del
caso, revocato, in relazione alle diverse fasi  di  cui  all'articolo
55, secondo le procedure di cui all'articolo 117, commi 1, 2 e 3,  ed
agli articoli 118 e 119.