Art. 120 
 
 
Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "ai commi da 2  a  7"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ai commi da 2 a 6"; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. L'impresa, in
caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero  di  inutile
decorso  del  termine  per   l'accettazione,   puo'   instaurare   un
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.". 
 
          Note all'art. 120: 
              - Si riporta l'art.  205  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 205 (Accordo bonario per i lavori). -  1.  Per  i
          lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione  dei
          contratti di cui alla parte IV,  titolo  III,  affidati  da
          amministrazioni  aggiudicatrici  ed   enti   aggiudicatori,
          ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione
          di riserve sui  documenti  contabili,  l'importo  economico
          dell'opera possa variare tra  il  5  ed  il  15  per  cento
          dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
          accordo bonario si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 2 a 6. 
              2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda  tutte
          le  riserve  iscritte  fino  al  momento   dell'avvio   del
          procedimento stesso  e  puo'  essere  reiterato  quando  le
          riserve iscritte, ulteriori e  diverse  rispetto  a  quelle
          gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui  al
          comma  1,  nell'ambito  comunque  di  un   limite   massimo
          complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le
          domande che fanno valere pretese gia' oggetto  di  riserva,
          non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
          quelli  quantificati  nelle  riserve  stesse.  Non  possono
          essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che  sono
          stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26.  Prima
          dell'approvazione del certificato  di  collaudo  ovvero  di
          verifica di  conformita'  o  del  certificato  di  regolare
          esecuzione,  qualunque  sia  l'importo  delle  riserve,  il
          responsabile  unico  del  procedimento   attiva   l'accordo
          bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 
              3. Il direttore dei lavori da' immediata  comunicazione
          al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui
          al comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile una
          propria relazione riservata. 
              4.  Il  responsabile  unico  del  procedimento   valuta
          l'ammissibilita' e  la  non  manifesta  infondatezza  delle
          riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
          valore di cui al comma 1. 
              5. Il responsabile unico  del  procedimento,  entro  15
          giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita  la
          relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,   ove
          costituito, dell'organo di collaudo, puo'  richiedere  alla
          Camera arbitrale  l'indicazione  di  una  lista  di  cinque
          esperti   aventi   competenza   specifica   in    relazione
          all'oggetto  del  contratto.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento e il soggetto  che  ha  formulato  le  riserve
          scelgono  d'intesa,  nell'ambito  della  lista,   l'esperto
          incaricato della formulazione della  proposta  motivata  di
          accordo  bonario.  In  caso  di  mancata  intesa   tra   il
          responsabile unico del procedimento e il  soggetto  che  ha
          formulato  le  riserve,   entro   quindici   giorni   dalla
          trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera
          arbitrale che ne fissa anche il  compenso,  prendendo  come
          riferimento i  limiti  stabiliti  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo  209,  comma  16.  La  proposta  e'  formulata
          dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora  il
          RUP non richieda la nomina  dell'esperto,  la  proposta  e'
          formulata dal RUP entro novanta giorni dalla  comunicazione
          di cui al comma 3. 
              6.  L'esperto,  qualora  nominato,   ovvero   il   RUP,
          verificano le riserve in contraddittorio  con  il  soggetto
          che  le  ha  formulate,  effettuano   eventuali   ulteriori
          audizioni, istruiscono la questione anche con  la  raccolta
          di dati e informazioni e con  l'acquisizione  di  eventuali
          altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la
          disponibilita' di idonee risorse economiche,  una  proposta
          di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente
          competente della stazione appaltante e al soggetto  che  ha
          formulato le riserve. Se la  proposta  e'  accettata  dalle
          parti, entro quarantacinque  giorni  dal  suo  ricevimento,
          l'accordo bonario  e'  concluso  e  viene  redatto  verbale
          sottoscritto  dalle   parti.   L'accordo   ha   natura   di
          transazione. Sulla somma riconosciuta in  sede  di  accordo
          bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a
          decorrere   dal   sessantesimo   giorno   successivo   alla
          accettazione dell'accordo bonario da parte  della  stazione
          appaltante. In caso di reiezione della  proposta  da  parte
          del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di  inutile
          decorso del termine  di  cui  al  secondo  periodo  possono
          essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 
              6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta  di
          accordo bonario ovvero di inutile decorso del  termine  per
          l'accettazione, puo' instaurare un contenzioso  giudiziario
          entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.".