(Trattato-art. 121)
                          Articolo III-121 
 
   Nella formulazione e nell'attuazione delle  politiche  dell'Unione
nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato
interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e  dello  spazio,
l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto  delle  esigenze
in materia di benessere degli animali  in  quanto  esseri  senzienti,
rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative
e  le  consuetudini  degli  Stati  membri  per  quanto  riguarda,  in
particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i  patrimoni
regionali.