Art. 121 
                    Piano nazionale di emergenza 
  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  il
coordinamento della protezione  civile,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'interno,  avvalendosi  degli  organi  della  protezione   civile
secondo le disposizioni della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e
dell'ANPA, predispone un  piano  nazionale  delle  misure  protettive
contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  il
coordinamento della protezione  civile,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'interno, include nel piano di cui al comma 1, con  le  modalita'
di cui allo stesso comma, ed entro sei mesi dalla data  di  ricezione
del  rapporto  di  cui  al  comma  4  dell'articolo  117,  le  misure
necessarie per fronteggiare le eventuali conseguenze degli  incidenti
non circoscrivibili nell'ambito  provinciale  o  interprovinciale.  I
pareri dell'ANPA sono espressi sentita la Commissione tecnica di  cui
all'articolo  9.  Il  piano  e'  trasmesso  ai  prefetti  interessati
affinche' sviluppino la pianificazione operativa  e  predispongano  i
relativi strumenti di attuazione, per quanto di loro  competenza.  Il
piano e' trasmesso altresi' a tutte  le  amministrazioni  interessate
all'intervento di emergenza. 
  3. Nel piano di cui  ai  commi  1  e  2  sono  previste  le  misure
protettive  contro  le  conseguenze  radiologiche  di  incidenti  che
avvengono in impianti al di fuori del territorio  nazionale,  nonche'
per  gli  altri  casi  di  emergenze  radiologiche  che   non   siano
preventivamente correlabili con alcuna specifica area del  territorio
nazionale stesso. Per i casi di cui al presente comma, i  presupposti
tecnici della pianificazione dell'emergenza sono proposti  dall'ANPA,
sentita la Commissione tecnica. 
  4. Per i casi di cui al comma 3, nella pianificazione delle  misure
protettive sono definiti gli obblighi per la  comunicazione  iniziale
dell'evento  che  potrebbe  determinare  l'attuazione  delle   misure
protettive. 
 
          Nota all'art. 121: 
           - Per la legge  n.  225/1992  v.  nota  all'art.  101.  Si
          trascrive il testo  dell'art.  4,  commi  1  e  2,  che  si
          riferiscono alla predisposizione delle misure protettive di
          emergenza in ambito nazionale: 
          "Art. 4  (Direzione  e  coordinamento  delle  attivita'  di
          previsione, prevenzione e  soccorso  )1.-  Il  Dipartimento
          della  protezione  civile  predispone,  sulla  base   degli
          indirizzi  approvati  dal  Consiglio  dei  ministri  e   in
          conformita' ai criteri determinati dal Consiglio  nazionale
          della protezione civile di cui all'articolo 8, i  programmi
          nazionali di previsione e  prevenzione  in  relazione  alle
          varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso
          ed i piani per l'attuazione  delle  conseguenti  misure  di
          emergenza. 
          2. I programmi nazionali di cui al comma  1  sono  adottati
          avvalendosi  dei   Servizi   tecnici   nazionali   di   cui
          all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183,  e  suc-
          cessive  modificazioni,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei ministri e  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
          Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento"