Art. 122 
  (Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente) 
 
 
   1. Salvo quanto previsto dal comma 2, e' vietato l'uso di una rete
di comunicazione elettronica per accedere a  informazioni  archiviate
nell'apparecchio terminale  di  un  abbonato  o  di  un  utente,  per
archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. 
   2. Il codice di deontologia di cui all'articolo  133  individua  i
presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui
al  comma  1,  per  determinati   scopi   legittimi   relativi   alla
memorizzazione tecnica per  il  tempo  strettamente  necessario  alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno  specifico  servizio
richiesto dall'abbonato a dall'utente, e' consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei  riguardi  dell'abbonato  e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente,  in
modo chiaro e preciso, le finalita' e la durata del trattamento.