Art. 122 Accordi quadro e aste elettroniche 1. Ai lavori di manutenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 287, comma 1. 2. Ai lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295 e 296; si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 293, intendendosi il riferimento ivi contenuto all'articolo 284 riferito all'articolo 121.