Art. 122 
              Attuazione del piano di emergenza esterna 
  1. Il piano di emergenza esterna e  le  misure  protettive  di  cui
all'articolo 121 vengono attuati secondo le disposizioni della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, e dei relativi regolamenti di attuazione. 
  2. Il direttore responsabile di un impianto nucleare  ha  l'obbligo
di dare immediata comunicazione al prefetto, alla regione o provincia
autonoma interessata, al comandante provinciale dei vigili del  fuoco
ed all'ANPA, nonche' agli organi  del  Servizio  sanitario  nazionale
competenti  per  territorio,  di  qualsiasi  incidente  nucleare  che
comporti pericolo per la pubblica incolumita' e per i beni, indicando
le misure adottate per  contenerlo  e  comunicando  ogni  altro  dato
tecnico per l'attuazione del piano di emergenza esterna, specificando
l'entita' prevedibile dell'incidente. 
  3.  Lo   stesso   obbligo   incombe   al   direttore   responsabile
dell'impianto per qualsiasi evento o anormalita' che possa far temere
l'insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumita'. 
  4. Il prefetto informa immediatamente la Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per  il  coordinamento  della  protezione
civile e la direzione generale della protezione civile e dei  servizi
antincendi del Ministero dell'interno, nonche'  il  presidente  della
Giunta regionale  e  gli  organi  del  servizio  sanitario  nazionale
competenti per territorio. Il prefetto avvia le azioni  previste  dal
piano di emergenza esterna, ovvero,  se  necessario,  quelle  di  cui
all'articolo 121, comma 2, di sua competenza. 
  5. Il Comandante provinciale dei vigili del  fuoco  attua  i  primi
interventi di soccorso  tecnico  urgente  nell'ambito  del  piano  di
emergenza. 
  6. Nel caso in cui si preveda  che  il  pericolo  per  la  pubblica
incolumita'  o  il  danno  alle  cose  possa  estendersi  a  province
limitrofe, il prefetto ne da' immediato avviso  agli  altri  prefetti
interessati. 
 
          Nota all'art. 122: 
          Per la legge n. 225/1992 v. nota all'art. 101. Si trascrive
          il testo dell'art. 5 e dell'art. 14, commi 1, 2 e 3: 
          "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) 1. -  Al
          verificarsi degli eventi di cui all'articolo  2,  comma  1,
          lettera c), il Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ovvero,  per  sua
          delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il  Ministro  per
          il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato
          di   emergenza,   determinandone   durata   ed   estensione
          territoriale in stretto riferimento alla qualita'  ed  alla
          natura degli eventi. Con le medesime modalita'  si  procede
          alla eventuale revoca dello stato  di  emergenza  al  venir
          meno dei relativi presupposti. 
          2.  Per  l'attuazione   degli   interventi   di   emergenza
          conseguenti alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1,  si
          provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli  12,
          13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze  in  deroga  ad
          ogni disposizione vigente,  e  nel  rispetto  dei  principi
          generali dell'ordinamento giuridico. 
          3. Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  ovvero,  per
          sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  il  Ministro
          per il coordinamento della protezione civile, puo'  emanare
          altresi' ordinanze finalizzate  ad  evitare  situazioni  di
          pericolo o maggiori danni a persone o a cose.  Le  predette
          ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei 
          ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione 
          4. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  ovvero,  per
          sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  il  Ministro
          per  il  coordinamento   della   protezione   civile,   per
          l'attuazione degli interventi di cui ai commi  2  e  3  del
          presente articolo, puo' avvalersi di  commissari  delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto  della  delega  dell'incarico,  i  tempi   e   le
          modalita' del suo esercizio. 
          5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono
          contenere l'indicazione delle principali  norme  a  cui  si
          intende derogare e devono essere motivate. 
          6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono
          pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, nonche' trasmesse ai sindac interessati affinche'
          vengano pubblicate ai  sensi  dell'articolo  47,  comma  1,
          della legge 8 giugno 1990, n. 142". 
          "Art. 14 (Competenze del prefetto). - 1. Il prefetto, anche
          sulla  base  del  programma  provinciale  di  previsione  e
          prevenzione,   predispone   il   piano   per   fronteggiare
          l'emergenza su tutto il territorio  della  provincia  e  ne
          cura l'attuazione. 
          2. Al verificarsi di uno degli  eventi  calamitosi  di  cui
          alle lettere b) e  c)  del  comma  1  dell'articolo  2,  il
          prefetto: 
          a) informa il  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
          presidente della giunta regionale e la  direzione  generale
          della protezione  civile  e  dei  servizi  antincendio  del
          Ministero dell'interno; 
          b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da
          attivare  a  livello  provinciale,  coordinandoli  con  gli
          interventi dei sindaci dei comuni interessati; 
          c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad  assicurare  i
          primi soccorsi; 
          d)  vigila  sull'attuazione,  da  parte   delle   strutture
          provinciali di  protezione  civile,  dei  servizi  urgenti,
          anche di natura tecnica. 
          3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione  dello  stato
          di emergenza di cui al comma 1  dell'  articolo  5,  opera,
          quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri  o
          del Ministro per il coordinamento della protezione  civile,
          con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5".