Art. 122 
 
 
Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 208, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "all'azione
giurisdizionale". 
 
          Note all'art. 122: 
              - Si riporta l'art.  208  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 208 (Transazione). - 1. Le controversie  relative
          a  diritti   soggettivi   derivanti   dall'esecuzione   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi,  forniture,  possono
          essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice
          civile, solo ed  esclusivamente  nell'ipotesi  in  cui  non
          risulti  possibile  esperire   altri   rimedi   alternativi
          all'azione giurisdizionale. 
              2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione  o
          rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000  euro
          in  caso  di  lavori  pubblici,  e'  acquisito  il   parere
          dell'Avvocatura  dello  Stato,   qualora   si   tratti   di
          amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno  alla
          struttura,  o  del  funzionario  piu'  elevato   in   grado
          competente per il contenzioso, ove non esistente il  legale
          interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. 
              3. La proposta di transazione puo' essere formulata sia
          dal soggetto aggiudicatario che dal  dirigente  competente,
          sentito il responsabile unico del procedimento. 
              4.  La  transazione  ha  forma  scritta   a   pena   di
          nullita'.".