Art. 123.
  Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura

  1.  Nel  quadro  dell'attivita' di informazione e presentazione dei
medicinali  svolta  presso  medici o farmacisti e' vietato concedere,
offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che
siano   di   valore   trascurabile   e   siano  comunque  collegabili
all'attivita' espletata dal medico e dal farmacista.
  2.  Il  materiale  informativo  di  consultazione  scientifica o di
lavoro,  non  specificamente  attinente  al  medicinale,  puo' essere
ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.
  3.  I  medici  e  i  farmacisti non possono sollecitare o accettare
alcun incentivo vietato a norma del comma 1.