Art. 123 
              Centro di elaborazione e valutazione dati 
  1. Al fine  di  assicurare  un  comune  riferimento  tecnico  nella
gestione delle emergenze radiologiche di  cui  al  presente  capo  e'
istituito, presso l'ANPA, il Centro  di  elaborazione  e  valutazione
dati. 
  2. Il Centro costituisce struttura tecnica per il Ministro  per  il
coordinamento  della   protezione   civile,   anche   ai   fini   del
funzionamento del comitato operativo della protezione civile  di  cui
all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  3. Il Centro effettua le valutazioni in  ordine  all'andamento  nel
tempo e nello spazio  dei  livelli  di  radioattivita'  nell'ambiente
nelle  situazioni  di  emergenza  ed  ai   conseguenti   livelli   di
esposizione, al fine di consentire alle autorita' responsabili  della
gestione dell'emergenza l'adozione  dei  necessari  provvedimenti  di
intervento sulla base delle valutazioni effettuate. Tutti i centri  e
le reti di rilevamento, ivi comprese quelle  regionali,  debbono  far
confluire ad esso i dati delle misure  radiometriche  effettuate  nel
corso dell'emergenza. Il Centro, sulla base della situazione in atto,
puo' dare indicazione di specifiche modalita' operative delle reti  e
dei mezzi mobili di rilevamento disponibili sul territorio  nazionale
e fornisce alle autorita' preposte alla diffusione  dell'informazione
alla popolazione i relativi  elementi  radiometrici.  Le  indicazioni
formulate dal Centro sono rese prescrittive da parte del Ministro per
il coordinamento della protezione  civile  ovvero  dal  prefetto  nei
confronti delle strutture delle  reti  di  sorveglianza  regionali  e
delle reti di sorveglianza nazionale di cui all'articolo 104. 
  4. Il Centro viene attivato dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile per ogni situazione che comporti  l'adozione  delle
misure protettive previste all'articolo 121. Il suo  intervento  puo'
inoltre essere richiesto dal prefetto nelle situazioni che comportino
l'attuazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 116. 
  5. Il Centro e' formato  da  quattro  membri  effettivi  e  quattro
supplenti,  esperti  di  radioprotezione,  designati  rispettivamente
dall'ANPA, dal Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  dall'Istituto
superiore di sanita', dall'ISPESL,  e  da  due  membri,  di  cui  uno
supplente,  designati  dal  Servizio  meteorologico  dell'aeronautica
militare. Le funzioni di coordinamento sono svolte dall'ANPA. 
  6. Possono essere chiamati a partecipare all'attivita'  del  Centro
esperti di  radioprotezione  designati  dalle  regioni  eventualmente
interessate. Possono essere altresi' chiamati esperti di altri enti o
istituti le cui competenze siano ritenute  utili  in  relazione  allo
specifico problema in esame. 
 
          Nota all'art. 123:
          Per la legge n. 225/1992 v. nota all'art. 101. Si trascrive
          il testo dell'art. 10, commi 1, 2 e 3:
          "Art. 10 (Comitato operativo della protezione civile). - l.
          Al   fine   di  assicurare  la  direzione  unitaria  ed  il
          coordinamento della attivita' di emergenza e' istituito  il
          Comitato operativo della protezione civile.
          2. Il Comitato:
          a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai
          sensi dell'articolo 14;
          b)  valuta  le  notizie,  i dati e le richieste provenienti
          dalle zone interessate all'emergenza;
          c) coordina in un quadro unitario gli interventi  di  tutte
          le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
          d)  promuove  l'applicazione  delle  direttive  emanate  in
          relazione alle esigenze prioritarie delle zone  interessate
          dalla emergenza.
          3.  Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo
          1,  comma  2,  dal  Ministro  per  il  coordinamento  della
          protezione   civile,  ovvero,  in  caso  di  assenza  o  di
          impedimento,  da  un  rappresentante  del  Governo  a  cio'
          delegato".