Art. 123 Centro di elaborazione e valutazione dati 1. Al fine di assicurare un comune riferimento tecnico nella gestione delle emergenze radiologiche di cui al presente capo e' istituito, presso l'ANPA, il Centro di elaborazione e valutazione dati. 2. Il Centro costituisce struttura tecnica per il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini del funzionamento del comitato operativo della protezione civile di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 3. Il Centro effettua le valutazioni in ordine all'andamento nel tempo e nello spazio dei livelli di radioattivita' nell'ambiente nelle situazioni di emergenza ed ai conseguenti livelli di esposizione, al fine di consentire alle autorita' responsabili della gestione dell'emergenza l'adozione dei necessari provvedimenti di intervento sulla base delle valutazioni effettuate. Tutti i centri e le reti di rilevamento, ivi comprese quelle regionali, debbono far confluire ad esso i dati delle misure radiometriche effettuate nel corso dell'emergenza. Il Centro, sulla base della situazione in atto, puo' dare indicazione di specifiche modalita' operative delle reti e dei mezzi mobili di rilevamento disponibili sul territorio nazionale e fornisce alle autorita' preposte alla diffusione dell'informazione alla popolazione i relativi elementi radiometrici. Le indicazioni formulate dal Centro sono rese prescrittive da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero dal prefetto nei confronti delle strutture delle reti di sorveglianza regionali e delle reti di sorveglianza nazionale di cui all'articolo 104. 4. Il Centro viene attivato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per ogni situazione che comporti l'adozione delle misure protettive previste all'articolo 121. Il suo intervento puo' inoltre essere richiesto dal prefetto nelle situazioni che comportino l'attuazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 116. 5. Il Centro e' formato da quattro membri effettivi e quattro supplenti, esperti di radioprotezione, designati rispettivamente dall'ANPA, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'Istituto superiore di sanita', dall'ISPESL, e da due membri, di cui uno supplente, designati dal Servizio meteorologico dell'aeronautica militare. Le funzioni di coordinamento sono svolte dall'ANPA. 6. Possono essere chiamati a partecipare all'attivita' del Centro esperti di radioprotezione designati dalle regioni eventualmente interessate. Possono essere altresi' chiamati esperti di altri enti o istituti le cui competenze siano ritenute utili in relazione allo specifico problema in esame.
Nota all'art. 123: Per la legge n. 225/1992 v. nota all'art. 101. Si trascrive il testo dell'art. 10, commi 1, 2 e 3: "Art. 10 (Comitato operativo della protezione civile). - l. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attivita' di emergenza e' istituito il Comitato operativo della protezione civile. 2. Il Comitato: a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14; b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza; c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso; d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a cio' delegato".