Art. 123 Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "esprime parere" sono inserite le seguenti: ", previo contraddittorio,"; b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 123: - Si riporta l'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 211 (Pareri di precontenzioso dell'ANAC). - 1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu' delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante e' impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo. 2. (abrogato).".