Art. 124.
   Convegni o congressi e altri incontri riguardanti i medicinali

  1.  Ogni  impresa  farmaceutica  in  possesso  delle autorizzazioni
previste  dal  titolo III o dal titolo IV, ovvero che, in base ad uno
specifico  accordo  con  il titolare dell'AIC, provvede all'effettiva
commercializzazione  di  medicinali,  che  organizza o contribuisce a
realizzare,  mediante  finanziamenti  o  erogazione di altre utilita'
anche  indiretti, in Italia o all'estero, un congresso, un convegno o
una   riunione   su   tematiche  comunque  attinenti  all'impiego  di
medicinali  dalla  stessa  impresa  prodotti o commercializzati, deve
trasmettere  al  competente ufficio dell'AIFA, almeno sessanta giorni
prima   della   data   dell'inizio  del  congresso  o  incontro,  una
comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
    a) propria  denominazione  o  ragione  sociale,  codice fiscale e
sede;
    b) sede e data della manifestazione;
    c) destinatari dell'iniziativa;
    d) oggetto  della  tematica  trattata, correlazione esistente fra
questa  e  i  medicinali  di  cui  l'impresa e' titolare, programma e
razionale scientifico della manifestazione;
    e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori;
    f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa si limita a
fornire  un  contributo  agli  organizzatori,  devono essere indicati
l'entita'  e  le  modalita' dello stesso, nonche' eventuali diritti o
facolta' concessi dagli organizzatori come corrispettivo.
  2.  Quando  alla  realizzazione di uno stesso congresso, convegno o
riunione  contribuiscono piu' imprese farmaceutiche, le comunicazioni
di  cui  al  comma 1  devono pervenire congiuntamente, per il tramite
degli  organizzatori,  con  un  prospetto riepilogativo delle imprese
partecipanti.  Le  comunicazioni  inviate  in  difformita'  da quanto
stabilito dal presente comma sono prive di efficacia.
  3.  Le  manifestazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 devono attenersi a
criteri  di  stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo
delle  conoscenze  nei  settori  della chimica, tecnica farmaceutica,
biochimica,  fisiologia, patologia e clinica e devono realizzarsi nel
rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente decreto e dei criteri e
delle   linee   guida   stabilite  dall'AIFA  ai  sensi  del  comma 2
dell'articolo 119.   E'   vietata   la   partecipazione   di  imprese
farmaceutiche a convegni o riunioni di carattere sindacale.
  4.  Nell'ambito  delle  manifestazioni  di  cui  ai  commi 1  e  2,
eventuali  oneri per spese di viaggio o per ospitalita' devono essere
limitati  agli operatori del settore qualificati e non possono essere
estesi  ad eventuali accompagnatori. L'ospitalita' non puo', inoltre,
eccedere  il  periodo  di tempo compreso tra le dodici ore precedenti
l'inizio  del  congresso  e le dodici ore successive alla conclusione
del  medesimo, ne' presentare caratteristiche tali da prevalere sulle
finalita' tecnico-scientifiche della manifestazione. E' consentita ai
medici  di  medicina  generale  ed  ai  pediatri  di libera scelta la
partecipazione  a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo
educazionale  su  temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura
sanitaria  di  competenza.  Presso  tale  struttura  e' depositato un
registro  con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
in  questione;  tali  dati  devono  essere accessibili alle Regioni e
all'AIFA.
  5.   L'impresa   farmaceutica   puo'  realizzare  o  contribuire  a
realizzare  il  congresso,  il  convegno  o  la  riunione  se,  entro
quarantacinque  giorni  dalla comunicazione di cui al comma 1, l'AIFA
comunica  il  proprio  parere  favorevole, sentita la Regione dove ha
sede  l'evento.  L'impresa  farmaceutica o, nell'ipotesi disciplinata
dal  comma 2,  gli organizzatori dell'evento, devono inviare all'AIFA
il consuntivo analitico delle spese.
  6.  Per  le  manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle
che  comportano,  per  l'impresa  farmaceutica,  un onere superiore a
25.822,85    euro,    l'impresa   stessa   deve   ottenere   espressa
autorizzazione  dall'AIFA, che adotta le proprie determinazioni entro
quarantacinque   giorni   dalla  comunicazione  di  cui  al  comma 1,
corredata  dell'attestazione  del  pagamento  della  tariffa  di  cui
all'articolo 158,  comma 8,  lettera b). Alle manifestazioni predette
si applica il disposto del secondo periodo del comma 5.
  7.   In   ogni  caso,  in  seno  al  congresso  o  al  convegno,  o
collateralmente  allo stesso, non puo' essere effettuata alcuna forma
di  distribuzione  o  esposizione  di  campioni  di  medicinali  o di
materiale  illustrativo  di  medicinali,  ad  eccezione del riassunto
delle  caratteristiche  del  prodotto,  degli  atti congressuali e di
lavori  scientifici,  purche'  integrali  e  regolarmente  depositati
presso  l'AIFA  ai sensi dell'articolo 120, comma 1. Limitatamente ai
congressi internazionali, e' consentita la divulgazione, nelle lingue
originali,  di materiale informativo conforme alle AIC del medicinale
rilasciate  in  altri  Paesi,  purche'  medici  provenienti da questi
ultimi risultino presenti alla manifestazione.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi,
convegni  e riunioni di farmacisti su tematiche comunque attinenti ai
medicinali.
  9.  Le  imprese  farmaceutiche  di cui al comma 1 che organizzano o
contribuiscono  a  realizzare mediante finanziamenti anche indiretti,
in  Italia  o  all'estero un congresso, un convegno o una riunione su
tematiche  che  non  attengono  a  medicinali dalle stesse prodotti o
commercializzati  non  sono  soggette  alle disposizioni del presente
articolo,  fermo  restando,  per  esse  il  divieto  di  svolgere  in
occasione  delle  manifestazioni,  qualsiasi  pubblicita'  presso gli
operatori sanitari dei propri medicinali.
  10.   Se  le  manifestazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
effettuate  in  violazione  delle disposizioni del presente decreto e
dei criteri e delle direttive stabilite dall'AIFA, l'Agenzia medesima
puo' vietare lo svolgimento della manifestazione.