Art. 124 
                            Aree portuali 
  1. Con decreto del Ministro per il coordinamento  della  protezione
civile, di concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente,  della  difesa,
dell'interno, dei trasporti e  della  navigazione  e  della  sanita',
sentita l'ANPA, sono stabilite le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni del presente capo alle aree portuali  interessate  dalla
presenza di naviglio a propulsione nucleare.