Art. 125 
                  Trasporto di materie radioattive 
  1. Con decreto del Ministro per il coordinamento  della  protezione
civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della
difesa, della sanita', dei trasporti  e  della  navigazione,  sentita
l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni del presente capo alle attivita' di trasporto di materie
radioattive, anche in conformita'  alla  normativa  internazionale  e
comunitaria di settore. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 deve  in  particolare  prevedere  i
casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione
debbono essere preventivamente comunicati alle autorita' chiamate  ad
intervenire nel corso dell'emergenza, nonche' le  relative  modalita'
di comunicazione.