Art. 126.
                        Servizio scientifico

  1.  Ogni impresa titolare dell'AIC di medicinali deve essere dotata
di   un   servizio   scientifico   incaricato  dell'informazione  sui
medicinali  che  immette  sul  mercato.  Il servizio e' diretto da un
laureato  in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o
in  farmacia  o  in chimica e tecnologia farmaceutiche ai sensi della
legge 19 novembre 1990, n. 341, o in possesso di laurea specialistica
o  magistrale  appartenente  alle  classi  di  laurea specialistica o
magistrale  cui  fanno riferimento i settori scientifico-disciplinari
dei diplomi di laurea sopra indicati, medicina e chirurgia, farmacia,
chimica  e  tecnologia  farmaceutiche.  Il  Servizio scientifico deve
essere indipendente dal Servizio marketing dell'impresa farmaceutica.
  2.  Per  i  medicinali  il  cui titolare di AIC ha sede all'estero,
l'adempimento   previsto   dal   comma 1   deve   essere  soddisfatto
dall'impresa     che    rappresenta    in    Italia    il    titolare
dell'autorizzazione  o  che,  comunque,  provvede alla importazione e
distribuzione dei medicinali.
  3. Il titolare dell'AIC e i soggetti previsti dal comma 2:
    a) si  assicurano  che  la pubblicita' farmaceutica della propria
impresa e' conforme alle prescrizioni del presente decreto;
    b) verificano   che  gli  informatori  scientifici  alle  proprie
dipendenze  sono  in possesso di una formazione adeguata e rispettino
gli obblighi imposti dal presente decreto;
    c) forniscono     all'AIFA    l'informazione    e    l'assistenza
eventualmente   richiesta  per  l'esercizio  delle  competenze  della
stessa;
    d) curano che i provvedimenti adottati dal Ministero della salute
e   dall'AIFA   ai   sensi   del  presente  decreto  sono  rispettati
immediatamente e integralmente.
  4.   Gli  adempimenti  indicati  nei  commi 1  e  3  devono  essere
soddisfatti   sia   dal   titolare  dell'AIC,  sia  da  chi  provvede
all'effettiva  commercializzazione del medicinale, nel rispetto delle
condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 119.
 
          Nota all'art. 126:
              - Per  la  legge  19 novembre  1990,  n.  341 vedi note
          all'art. 122.