Art. 126 
                            Esercitazioni 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  il
coordinamento della protezione civile ed il prefetto, ciascuno  negli
ambiti  di  propria  competenza,  debbono  effettuare   esercitazioni
periodiche al fine di verificare l'adeguatezza dei piani di emergenza
di cui al presente capo e dei relativi strumenti di attuazione.