(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 126)
 
                              Art. 126 
 
              (Fissazione dell'udienza di trattazione) 
 
 
  1. Il  presidente,  con  decreto  emesso  non  oltre  dieci  giorni
dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza  di  discussione,
dispone l'acquisizione a cura della segreteria delle sezioni  riunite
del fascicolo  d'ufficio  della  sezione  regionale  di  controllo  e
assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza  per
il deposito di memorie, atti e documenti. Il  decreto  e'  comunicato
alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite. 
 
 
  2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al  decreto
di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che  ha  emesso  l'atto
impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e
della  documentazione  allegata  e  richiede  alla  segreteria  della
sezione  regionale  di  controllo  la  trasmissione   del   fascicolo
d'ufficio.