Articolo 127
                Consultabilita' degli archivi privati

   1.  I  privati  proprietari,  possessori  o  detentori a qualsiasi
titolo  di  archivi  o  di  singoli  documenti  dichiarati  ai  sensi
dell'articolo  13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne
facciano  motivata  richiesta tramite il soprintendente archivistico,
la  consultazione  dei  documenti  secondo modalita' concordate tra i
privati  stessi  e il soprintendente. Le relative spese sono a carico
dello studioso.
   2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati
di  carattere  riservato  ai  sensi dell'articolo 125. Possono essere
esclusi  dalla  consultazione anche i documenti per i quali sia stata
posta  la  condizione  di  non consultabilita' ai sensi dell'articolo
122, comma 3.
   3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non
dichiarati  a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.