Art. 127 
 
                      Requisiti dei fideiussori 
 
                    (art.107, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Le garanzie  bancarie  sono  prestate  da  banche  autorizzate
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
    2.  Le  garanzie  assicurative  sono  prestate  da   imprese   di
assicurazione autorizzate alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si
riferisce l'obbligo di assicurazione. 
    3.  Le  garanzie  possono  essere   altresi'   rilasciate   dagli
intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco   speciale   di   cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1ยบ settembre 1993,  n.  385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di  rilascio  di
garanzie, a cio' autorizzati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
    4. Le  fideiussioni  devono  essere  conformi  allo  schema  tipo
approvato con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
              Note all'art.127 
              - Il testo dell'articolo 107 del d.lgs.1/09/1993 n.385,
          recante Testo Unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia.  Pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   30
          sett.1993 n. 230, S.O. e' il seguente: 
              “Art.  107  (Elenco  speciale)   -   1.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia  e
          la CONSOB, determina crite Testo ri  oggettivi,  riferibili
          all'attivita' svolta, alla dimensione  e  al  rapporto  tra
          indebitamento  e  patrimonio,  in  base   ai   quali   sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere  in  un  elenco  speciale  tenuto   dalla   Banca
          d'Italia. 
              2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti  nell'elenco
          speciale  disposizioni  aventi  ad  oggetto   l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse configurazioni, l'organizzazione  amministrativa  e
          contabile e i controlli interni, nonche'  l'informativa  da
          rendere  al  pubblico  sulle  predette  materie.  La  Banca
          d'Italia   adotta,   ove   la   situazione   lo   richieda,
          provvedimenti   specifici   nei   confronti   di    singoli
          intermediari per le materie  in  precedenza  indicate.  Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai  sensi  del  comma  2
          prevedono  che   gli   intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale possano utilizzare: 
              a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate  da
          societa' o enti esterni previsti  dall'articolo  53,  comma
          2-bis, lettera a); 
              b) sistemi interni di misurazione  dei  rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita' e nei termini  da  essa  stabiliti,  segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 
              4. La Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari. 
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre  la
          riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
          di utili o di altri elementi del patrimonio per  violazione
          di norme di legge o di disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto 
              5. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale restano iscritti  anche  nell'elenco  generale;  a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 
              6. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio  dei
          servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi  con
          obbligo  di  rimborso  per  un   ammontare   superiore   al
          patrimonio, sono assoggettati  alle  disposizioni  previste
          nel  titolo  IV,  capo  I,  sezioni  I   e   III,   nonche'
          all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in  luogo  degli
          articoli 86, commi 6  e  7,  e  87,  comma  1,  si  applica
          l'articolo 57, commi 4 e  5,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 
              7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto  dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 47.”